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Legge

L.R. Marche 21/2014

Approvazione delle modifiche all’intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e modifica alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 40

Normativa regionaleL.R. Marche 21/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva per l’Umbria le modifiche all’intesa con la Regione Marche sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e adegua la l.r. 40/2013. Prevede la nomina degli organi entro 60 e 180 giorni dall’ultima legge regionale di approvazione e chiarisce che alcune attività di controllo restano regolate dall’intesa.

Modifiche all’intesa sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche

Modifiche all’intesa sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche

La legge regionale dell’Umbria approva le modifiche all’intesa con la Regione Marche sul riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e coordina la disciplina regionale già contenuta nella l.r. 25 novembre 2013, n. 40. Il provvedimento ha efficacia nel territorio umbro e si inserisce nel procedimento congiunto di approvazione da parte delle due Regioni.

Approvazione delle modifiche all’intesa

La Regione approva, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e delle previsioni statutarie e regionali richiamate, le modifiche all’intesa già approvata con la l.r. 40/2013. L’oggetto sostanziale è il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, secondo il testo allegato alla legge.

Adeguamento della disciplina regionale

La legge interviene anche sulla l.r. 40/2013, modificando l’articolo 4, comma 1, in base al contenuto dell’allegato. Dal testo fornito non emergono nel dettaglio le nuove regole sostitutive, ma risulta che l’assetto della legge regionale precedente viene aggiornato mediante le modifiche allegate.

Norme transitorie e decorrenza

La legge disciplina la fase di avvio degli organi dell’Istituto dopo l’entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di approvazione delle modifiche.

  • Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti devono essere nominati entro 60 giorni da tale data.
  • Il direttore generale deve essere nominato entro 180 giorni dalla medesima data.
  • Il termine previsto dall’articolo 19, comma 2, dell’intesa decorre solo dall’entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di approvazione delle modifiche.

Attività di controllo

Le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 40/2013, come modificate, non si applicano alle attività di controllo. Per queste ultime continua a valere la disciplina speciale dell’articolo 18 dell’intesa.

Ambito applicativo e utilità attuale

L’atto ha natura di disciplina organizzativa e di coordinamento istituzionale, legata all’attuazione di un’intesa tra due Regioni. Non risulta riferito a un esercizio finanziario concluso né appare esaurito nei suoi effetti, perché contiene regole di nomina e di decorrenza ancora rilevanti per l’assetto dell’Istituto; pertanto non è da considerarsi obsoleto.

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