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Ordinanza

Ordinanza n. 2856/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del Verbale del Consiglio Federale del 29 novembre 2025, pubblicato sul sito della FSI3 in data 15 dicembre 2025 (doc. A) nella parte (punto "5) Assegnazione manifestazioni residue 2026-27") in cui approva le votazioni delle candidature, la graduatoria e assegna, con riserva, l'appalto relativo alla manifestazione “campionati italiani giovanili” 2026-27 a Unichess SSDRL (Delibera n. 125/2025); - del Verbale del Consiglio Federale del 20 gennaio 2026, pubblicato sul sito della FSI4 in data 3 febbraio 2026 (doc. B) nella parte in cui esclude dall'appalto l'ASD Circolo Scacchistico Bolognese e assegna definitivamente il suddetto appalto a Unichess SSDRL ("1) Approvazione verbale CF 29 novembre 2025" e correlate delibera nn. 1 e 5 del 2026, nonché "4) Assegnazione definitiva CIG 2026 e 2027" e correlata delibera n. 4/2026); - del provvedimento inviato via pec in data 9 febbraio 2026 con cui la FSI ha parzialmente rigettato l'istanza di accesso agli atti dell'ASD Circolo Scacchistico Bolognese inviata in data 19 dicembre 2025; di ogni altro atto presupposto e/o preordinato e/o connesso e/o consequenziale e/o esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi di parte ricorrente; - per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la FSI e Unichess SSDRL; per la condanna ex art. 30 cod.proc.amm. al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa;

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbali e delibere della Federazione Scacchistica Italiana di esclusione dell'associazione ricorrente e assegnazione dell'organizzazione dei campionati italiani giovanili 2026-2027 a un'altra società, nonché parziale diniego di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Federazione Scacchistica Italiana ha valutato le candidature, formato la graduatoria, inizialmente assegnato con riserva e poi definitivamente affidato a un'altra società l'organizzazione dei campionati italiani giovanili 2026-2027. Ha inoltre impugnato il parziale diniego opposto dalla Federazione a un'istanza di accesso relativa alle candidature delle concorrenti, agli allegati, alla documentazione del soccorso istruttorio, alle schede di voto dei consiglieri e agli ulteriori atti della procedura. Con istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l'annullamento del diniego e l'accertamento del diritto di accesso. L'istanza è stata notificata alla Federazione e alla società aggiudicataria, ma non all'ATI concorrente "Scacchi in Calabria", individuata dal giudice quale ulteriore controinteressata. Il giudizio principale era stato cautelarmente definito con il rigetto della sospensiva, in ragione del dubbio che la controversia sull'assegnazione dell'organizzazione della manifestazione appartenesse alla giurisdizione ordinaria anziché a quella amministrativa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda di annullamento degli atti di assegnazione né la domanda di accesso. Ha ritenuto che, secondo il principio dell'Adunanza Plenaria n. 4/2023, l'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio abbia valenza decisoria e che la documentazione richiesta debba presentare una strumentalità in senso ampio rispetto alla situazione giuridica azionata: il documento può essere utile non solo per la definizione del giudizio in corso, ma anche per una soluzione stragiudiziale, per una nuova impugnazione o per una diversa domanda davanti ad altra autorità giudiziaria. Nel caso concreto ha ravvisato tale rapporto di strumentalità, pur lasciando impregiudicati i dubbi sulla giurisdizione relativa alla domanda principale. Poiché l'istanza non era stata notificata a una controinteressata, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. nei confronti dell'ATI "Scacchi in Calabria". La ricorrente dovrà notificare l'istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova della notificazione entro i successivi 10 giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L'istanza è stata proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

    Disciplina la proposizione nel corso del giudizio dell'istanza relativa all'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 49 c.p.a.

    disporre, ai sensi dell’articolo 49 cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio

    Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte necessaria non evocata in giudizio.

  • Adunanza Plenaria, sent. n. 4/2023

    l'ordinanza che esamina l'istanza di accesso proposta nel corso di giudizio ha valenza decisoria

    L'istanza di accesso incidentale ha autonomia decisoria rispetto alla controversia principale; la strumentalità della documentazione rispetto alla tutela azionata va intesa in senso ampio.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso proposta nel corso di un giudizio amministrativo ha valenza decisoria, poiché incide su situazioni giuridiche diverse da quelle oggetto della controversia principale, analogamente all'istanza proposta in via autonoma.
  • La strumentalità dei documenti richiesti rispetto alla situazione giuridica fatta valere in giudizio deve essere intesa in senso ampio: l'accesso può essere giustificato anche quando la documentazione sia utile per una soluzione stragiudiziale, per una nuova impugnazione o per proporre una diversa domanda davanti a un'altra autorità giudiziaria.
  • La sussistenza di dubbi sulla giurisdizione relativa alla domanda principale non esclude, di per sé, la valutazione del rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica azionata mediante l'istanza di accesso.
  • Quando l'istanza di accesso non è notificata a tutti i controinteressati individuabili, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio prima di decidere ulteriormente sulla domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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