Regolamento (UE) 2024/2789
Regolamento (UE) 2024/2789 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del melù nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente 2024 assegnato all'Irlanda per il melù in specifiche aree marittime e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca per i pescherecci irlandesi interessati. Il divieto riguarda la cattura dello stock e le attività preparatorie alla pesca, mentre sono fatti salvi alcuni trattamenti delle catture già effettuate prima della data di chiusura. Le catture accessorie restano invece disciplinate dalle regole sulla gestione degli obblighi di sbarco e imputazione ai contingenti.
Chiusura, per il 2024, della pesca del melù in determinate acque per i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda, a seguito dell'esaurimento del contingente.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda che operano sullo stock di melù (Micromesistius poutassou) identificato come WHB/1X14 (inclusi WHB/*05-F. e WHB/*NZJM1) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14. Il regolamento opera per il contingente 2024 e prende effetto dalla data di chiusura indicata nell'allegato, pari al 1° luglio 2024. Restano esclusi dal divieto, per le catture effettuate prima di tale data, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco; le catture non intenzionali restano soggette alla disciplina di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura della pesca del melù per la flotta irlandese
Il regolamento (UE) 2024/2789 della Commissione, adottato il 24 ottobre 2024, interviene nell'ambito del sistema unionale di controllo della pesca per dare attuazione alla gestione dei contingenti 2024. La Commissione rileva, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture dello stock di melù nelle aree indicate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato all'Irlanda, rendendo necessario il divieto di prosecuzione dell'attività di pesca.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull'articolo 36, paragrafo 2, che consente alla Commissione di adottare misure di chiusura quando un contingente è esaurito. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa per il 2024 le possibilità di pesca e costituisce il quadro di riferimento per la ripartizione dei contingenti.
Ambito oggettivo e territoriale
La misura riguarda lo stock di melù identificato in allegato come WHB/1X14, inclusi WHB/*05-F. e WHB/*NZJM1, specie Melù (Micromesistius poutassou). Le aree interessate sono le acque del Regno Unito, le acque dell'Unione e le acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14. Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera irlandese e a quelli immatricolati in Irlanda.
Esaurimento del contingente e data di chiusura
L'allegato dichiara il contingente esaurito a decorrere dal 1° luglio 2024. Da tale data opera la chiusura delle attività di pesca per lo stock interessato, con effetto automatico e senza necessità di ulteriori misure nazionali di recepimento, trattandosi di regolamento direttamente applicabile.
Divieti introdotti
Dal 1° luglio 2024 è vietato ai pescherecci irlandesi interessati:
- la pesca dello stock di melù;
- la ricerca del pesce;
- la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni consentite per catture pregresse e catture accessorie
Per le catture effettuate prima della data di chiusura restano consentiti trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. Per le catture non intenzionali, il regolamento rinvia all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: esse devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2024
Il contingente di pesca assegnato per il 2024 all'Irlanda per lo stock di melù nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell'allegato, ossia il 1° luglio 2024.
Divieto di attività di pesca e attività connesse
Dal 1° luglio 2024 è vietata ai pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda la pesca dello stock in questione, compresa la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura del melù.
Gestione delle catture già effettuate e delle catture non intenzionali
Per le catture effettuate prima della data di chiusura restano autorizzati trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. Le catture non intenzionali devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2714
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2715
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2716
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2717
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2718
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2719
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →