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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - del prospetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) del 17 settembre 2021; - per l’accertamento del diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali ex art. 6‑bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della riliquidazione del TFS.

Giustizia amministrativa202500156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto INPS di liquidazione del TFS del 17 settembre 2021, nella parte in cui non includeva i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare pensionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio il 31 agosto 2018 dopo avere superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS chiedendo l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente riliquidazione dell’indennità di buonuscita. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la liquidazione fosse imputabile all’amministrazione datrice di lavoro; la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio; l’inapplicabilità del beneficio in caso di cessazione a domanda; e la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che, in materia di TFS dei dipendenti pubblici, l’INPS, quale ente previdenziale gestore e ordinatore secondario di spesa, è il soggetto obbligato verso il dipendente alla liquidazione, al pagamento e all’eventuale riliquidazione dell’indennità, anche quando i dati siano trasmessi dall’amministrazione datrice di lavoro. Ha escluso la prescrizione, affermando che il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio; in ogni caso, ha rilevato l’interruzione della prescrizione mediante le diffide del 10 ottobre 2022 e del 7 aprile 2025. Nel merito, ha ritenuto applicabile il beneficio dei sei scatti stipendiali anche ai fini del TFS del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, in forza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece i sei aumenti ai fini pensionistici e non modifica il regime del TFS; pertanto, la cessazione a domanda non esclude il beneficio quando ricorrano i requisiti di età e servizio. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, poiché incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo e non sulla conservazione del diritto ai sei scatti. Una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento e richiederebbe una base normativa chiara, assente nel caso concreto. Il TAR ha quindi accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici e ha imposto all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita, condannando l’Istituto alle spese di lite per euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita»; «anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile»

    Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, anche per il personale che chieda il collocamento a riposo dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    «con riguardo all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio» continua ad applicarsi l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 «ai soli fini del trattamento di fine rapporto»

    Conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del TFS del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    «in aggiunta alla base pensionabile»

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini pensionistici e non incide sul distinto regime dei sei scatti rilevanti per la liquidazione del TFS.

  • art. 26 d.P.R. n. 1032/1973

    La predisposizione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro del progetto di liquidazione non esclude la legittimazione passiva dell’INPS, soggetto obbligato al pagamento e alla riliquidazione del TFS.

  • art. 74 c.p.a.

    Il giudice richiama i precedenti conformi nella motivazione della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Per il TFS dei dipendenti pubblici, la legittimazione passiva spetta all’ente previdenziale gestore, quale soggetto obbligato verso il dipendente alla liquidazione, al pagamento e alla riliquidazione dell’indennità, anche quando il progetto di liquidazione sia predisposto dall’amministrazione datrice di lavoro.
  • Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non, di regola, dalla cessazione dal servizio.
  • Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a trovare applicazione ai fini del TFS in virtù dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS è riconoscibile anche in caso di cessazione a domanda, qualora siano integrati i requisiti sostanziali di età e di servizio previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987; la disciplina dei sei aumenti ai fini pensionistici non si applica al distinto calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: il suo rispetto condiziona la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, ma non determina la perdita del diritto ai sei scatti stipendiali.
  • Una decadenza incidente su un beneficio economico già maturato richiede una previsione normativa chiara e univoca; non può essere desunta da una disposizione ambigua mediante un’interpretazione restrittiva fondata su esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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