Sentenza del 18/01/2017 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Acquisto copie di programmi informatici - Divieto di riproduzione del software - Attività di distribuzione - Sussiste - Royalty - Non sussiste - Ritenute alla fonte - Non applicabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 25, comma 4, del d.P.R. 600/1973 ai pagamenti effettuati dalla società italiana a soggetti esteri per l'acquisto di copie di software destinate alla distribuzione. L'Amministrazione avrebbe qualificato tali pagamenti come royalty o compensi per lo sfruttamento economico di diritti d'autore. La società sosteneva invece che si trattasse di un mero acquisto e successiva distribuzione di copie, senza acquisizione del diritto di riprodurre, modificare o sfruttare economicamente il programma.
La decisione
È stato riconosciuto che l'attività svolta dalla società italiana consisteva nella distribuzione di copie di programmi informatici e non nello sfruttamento o nella cessione di diritti sul software. Poiché la società non poteva riprodurre, neppure parzialmente, i programmi acquistati e non aveva ricevuto alcuna licenza, il rapporto è stato qualificato come semplice contratto di intermediazione o distribuzione. I pagamenti non costituiscono royalty e non sono quindi soggetti alla ritenuta alla fonte del 30% prevista dall'art. 25, comma 4, del d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 25, comma 4, del d.P.R. 600/1973
I compensi corrisposti a non residenti per lo sfruttamento economico di diritti d'autore o di altri beni immateriali sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta.
La ritenuta si applica quando il pagamento remunera lo sfruttamento economico di diritti sul software o su altri beni immateriali. Non si applica, invece, ai semplici acquisti di copie destinate alla distribuzione quando l'acquirente non ottiene diritti di riproduzione o altra licenza di sfruttamento.
Massime di principio
- Per stabilire se un pagamento relativo a software costituisca una royalty, occorre verificare i diritti effettivamente trasferiti, non soltanto la forma o la denominazione del contratto.
- L'acquisto di copie standard di software per la successiva rivendita, senza facoltà di riprodurre, modificare, distribuire copie ulteriori o sfruttare il programma, tende a qualificarsi come attività commerciale di distribuzione e non come sfruttamento di diritti d'autore.
- La ritenuta alla fonte sulle royalty è generalmente esclusa quando il soggetto italiano acquista soltanto supporti o copie del programma e non acquisisce una licenza o diritti di utilizzazione economica sul software.
- La documentazione contrattuale dovrebbe indicare chiaramente l'assenza di diritti di riproduzione, modifica, sublicenza o sfruttamento del codice, poiché tali facoltà possono determinare la riqualificazione dei pagamenti come royalty.
- Se invece il contratto attribuisce diritti di riproduzione, adattamento, distribuzione con facoltà di creare copie o altri diritti esclusivi sul programma, i pagamenti possono essere considerati compensi per lo sfruttamento di beni immateriali e diventare soggetti a ritenuta, salvo eventuali disposizioni convenzionali applicabili.
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