Cassazione Penale, Sentenza n. 23533/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello di complessiva lunghezza 18 cm (8 cm di lama) senza giustificato motivo. In cassazione il difensore ha articolato quattro motivi: 1) contestazione della sussistenza del reato sostenendo che il coltello fosse uno strumento di lavoro; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità e non abitualità della condotta; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancata concessione dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato ma il secondo motivo fondato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio al Tribunale di Belluno, in persona di diverso magistrato, perché proceda nuovamente e liberamente sulla sola questione dell'applicazione dell'art. 131-bis e sul trattamento sanzionatorio. I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti o rigettati; il resto della sentenza è quindi confermato.
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 3
Il porto di strumenti atti a offendere è punito se privo di giustificato motivo; il giustificato motivo va fornito e verificato nell'immediatezza e non può essere dedotto a posteriori dalla difesa se non risultante al momento del controllo.
codice penale, art. 131-bis
il comportamento è da considerarsi abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate
Per applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis il giudice deve accertare la non abitualità della condotta valutando la natura e l'indole di eventuali precedenti (anche successivi) e la loro corrispondenza con il reato per cui si procede; la mera esistenza di precedenti o l'assenza di incensuratezza non consente di escludere automaticamente la causa.
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d
Consente l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per vizi nella decisione di merito, che è stata qui applicata per rimandare la valutazione dell'art. 131-bis al giudice di merito competente.
d.l. 137/2020 (art. 23, conversione o richiamo procedurale)
Riferimento procedurale all'apporto di conclusioni scritte del difensore nel procedimento dinanzi alla Corte.
Massime di principio
- Il giustificato motivo per il porto di un oggetto potenzialmente offensivo va fornito e risultare nell'immediatezza del controllo: motivazioni dedotte solo a posteriori dalla difesa sono inidonee (valutazione immediata e verificabile dagli operatori di polizia).
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice di merito deve esaminare la non abitualità della condotta valutando la natura e l'indole dei precedenti (anche successivi) e la loro equivalenza rispetto al reato contestato; non è sufficiente limitarsi a registrare l'esistenza di precedenti o di incensiatura.
- Se il giudice di merito omette l'analisi richiesta dalla norma (es. natura dei precedenti e loro rapporto con il reato), la Cassazione annulla e rinvia limitatamente a quel punto affinché il giudice esegua l'accertamento dovuto.
- Lo strumento dichiarato 'da lavoro' può comunque integrare il reato se il porto fuori dal luogo di lavoro non è giustificato al momento del controllo: il ruolo professionale non legittima automaticamente il porto fuori dal contesto lavorativo.
- La Corte può concedere annullamento parziale con rinvio: in pratica la decisione di merito resta valida nelle parti non invalidate, mentre il giudice di rinvio deve riesaminare soltanto gli aspetti indicati dalla Cassazione.
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