Cassazione Penale, Sentenza n. 30569/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Santino dal reato indicato nel capo B (art. 336, comma 2, c.p.) ritenendolo mero atto ritorsivo e non finalizzato a influire sull'attività del pubblico ufficiale, contestando la valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e la applicazione dell'art. 336 alla luce di un più recente orientamento giurisprudenziale che valorizzerebbe il profilo psicologico indipendentemente dal compimento materiale dell'atto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valorizzazione della confessione e dei precedenti non specifici. È stata inoltre proposta richiesta di restituzione dei termini per chiedere la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi del Procuratore generale si risolvessero in una rivalutazione dei fatti e della prova discrezionalmente compiuta dalla Corte d'appello, che aveva logicamente motivato la qualificazione del danneggiamento come ritorsivo e non diretto a condizionare l'ufficio. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile perché generico e volto a criticare valutazioni di fatto e di merito. La richiesta di restituzione del termine e il motivo nuovo relativo alla sostituzione della pena sono stati ritenuti inammissibili/non correlati; per la possibilità di ottenere la sostituzione della pena la Corte rinvia all'art. 95, comma 1, del d.lgs. n.150/2022 e all'iter davanti al giudice dell'esecuzione. Conseguenze economiche: condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importo liquidato in dispositivo).
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
La Corte d'appello ha interpretato la condotta come reato non finalizzato a influenzare l'atto d'ufficio, considerando rilevante il momento del fatto, le antecedenti sanzioni e le dichiarazioni dell'imputato. La Cassazione ha ritenuto che la questione fosse valutazione di fatto e non vizio di diritto.
art. 99 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena residua per il capo A; la Corte ha rideterminato la pena con riferimento alle responsabilità riconosciute.
art. 424 cod. pen.
Richiamato per profili di determinazione della pena in presenza di reati concorrenti/connessione; utilizzato per la liquidazione della pena residua.
art. 175 c.p.p.
Citato in relazione alla richiesta di restituzione dei termini per proporre istanza connessa alle modifiche legislative; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo non correlato al motivo principale e ha dichiarato l'inammissibilità della restituzione.
art. 95, comma 1, d.lgs. n.150/2022
Indicata dalla Corte come il percorso procedurale corretto per ottenere l'applicazione delle nuove disposizioni sulla sostituzione della pena (istanza al giudice dell'esecuzione), escludendo la via del ricorso per cassazione quale strumento appropriato per tale richiesta.
legge 24.11.1981, n. 689 e d.lgs. n.150/2022
Richiamate in relazione alla possibilità (a seguito delle modifiche) di sostituire la pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha indicato che la materia va trattata davanti al giudice dell'esecuzione secondo la normativa vigente.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova operata dal giudice di merito: le critiche che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono suscettibili di inammissibilità.
- Per qualificare un atto come volto a influenzare l'atto d'ufficio è necessario che emerga un nesso intenzionale e temporale con l'attività dell'ufficio; il fatto che il danno sia avvenuto dopo l'atto contestato può essere valutato come indizio di mera ritorsione e non di condizionamento dell'ufficio.
- La confessione dell'imputato può attenuare la responsabilità, ma non è automaticamente determinante quando il giudice di merito ritiene che le altre evidenze e la gravità del fatto prevalgano; la valorizzazione delle attenuanti generiche resta discrizionaria.
- Motivi nuovi o richieste fondate su modifiche normative sopravvenute devono essere proposti attraverso gli strumenti procedurali appropriati (es. istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi del d.lgs. n.150/2022) e non possono essere introdotti in cassazione se non correlati ai motivi originari.
- In casi analoghi, le parti civili vittoriose possono ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa e il condannato può essere gravato di sanzioni pecuniarie accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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