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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 431/2025, pubblicata il 23.04.2025.

Giustizia amministrativa202501602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 431/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, passata in giudicato e previamente notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese del giudizio, rilevando che l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha integralmente pagato quanto dovuto in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, considerando che l'adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato

    La sentenza di merito deve essere notificata all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata o della proposizione dell'azione di ottemperanza, ai fini della decorrenza del termine dilatorio; nel caso concreto tale notificazione risultava effettuata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo derivante da una sentenza passata in giudicato dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza quando il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, poiché l'amministrazione ha reso necessaria l'instaurazione del processo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto può essere accompagnata dalla restituzione del contributo unificato e dalla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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