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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18097/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, affidandolo a due motivi. Dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto sostanziale delle censure, ma risulta che non è stata depositata copia della sentenza impugnata, deposito che il ricorrente avrebbe dovuto effettuare in copia autentica. La Corte rileva d'ufficio tale omissione e la qualifica come causa di improcedibilità del ricorso. Il Ministero dell'Interno non si è costituito tempestivamente, limitandosi a chiedere di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito della copia della sentenza impugnata, richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese, perché la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    copia della sentenza impugnata; copia autentica

    l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata costituisce causa di improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    in caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    la disposizione ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell'art. 13.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità può essere rilevata direttamente dalla Corte quando risulti il mancato deposito del provvedimento impugnato previsto dall'art. 369 c.p.c.
  • Quando la parte vittoriosa non svolge attività difensiva nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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