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Ordinanza

Ordinanza n. 187/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n.-OMISSIS- di questo TAR per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria;

Giustizia amministrativa202500735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva imposto la presa in carico del minore per il trattamento terapeutico ABA e il pagamento di somme risarcitorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’assoluta inottemperanza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alle statuizioni della sentenza di primo grado. Il giudicato aveva accertato il diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, a essere preso in carico dall’ASP per l’erogazione, direttamente oppure indirettamente mediante rimborso delle terapie ricevute da soggetti terzi, del trattamento terapeutico con metodologia ABA, secondo il progetto definito dalla consulenza tecnica d’ufficio, per 15 ore settimanali fino al compimento del dodicesimo anno di età, con successiva rivalutazione. La sentenza aveva inoltre condannato l’ASP al pagamento di € 23.016,00 per danni patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi, di € 1.000,00 per ciascun genitore a titolo di danno non patrimoniale e di € 2.000,00 al minore per danno non patrimoniale, con rivalutazione e interessi secondo la motivazione, mentre aveva rigettato il danno da ritardo. L’ASP non si è costituita.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Considerata la mancata costituzione dell’ASP e la particolare rilevanza del diritto alla salute del minore, ha disposto un incombente istruttorio. L’ASP dovrà depositare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza chiarimenti documentati e analitici sulle eventuali attività esecutive già intraprese, anche se non comunicate ai ricorrenti, sia con riguardo alla presa in carico diretta o indiretta del minore e all’erogazione o al rimborso del trattamento ABA, sia con riguardo al pagamento delle somme risarcitorie previste dal giudicato. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. È stato inoltre ordinato l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone citate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Individuato come fondamento del giudizio di ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del TAR.

  • art. 113 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla decisione e agli strumenti di esecuzione del giudicato.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati a fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando è dedotta la mancata esecuzione di una sentenza che tutela il diritto alla presa in carico sanitaria di un minore, il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione di chiarimenti documentati e analitici dall’amministrazione obbligata, anche se questa non si è costituita in giudizio.
  • L’attività istruttoria nel giudizio di ottemperanza può riguardare tanto l’attuazione della misura principale imposta dal giudicato quanto l’adempimento delle statuizioni pecuniarie accessorie, inclusi il pagamento del risarcimento, la rivalutazione e gli interessi.
  • La particolare rilevanza del diritto alla salute del minore giustifica una verifica giudiziale puntuale e tempestiva delle attività esecutive eventualmente intraprese dall’amministrazione, anche quando tali attività non siano state comunicate al creditore del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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