Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/09/2016 n. 4809 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI - Perimetrazione - Pubblicità - Natura dichiarativa - Bollettino Ufficiale Regionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità o l'opponibilità della perimetrazione dei fondi soggetti a contribuzione, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere trascritto nei registri immobiliari e non soltanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale. La questione riguardava quindi le modalità di pubblicità del provvedimento amministrativo che individua i fondi beneficiari degli interventi di bonifica e fonda l'obbligo contributivo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, ai fini della conoscibilità e dell'opponibilità della perimetrazione, la pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale Regionale. La pubblicità prevista ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: l'onere reale e l'obbligo contributivo derivano direttamente dalla legge in relazione all'utilità fondiaria ricevuta dal fondo. Non è quindi necessaria, per questo specifico effetto, una distinta trascrizione immobiliare del provvedimento.

Norme richiamate

  • Norme in materia di bonifica territoriale e contributi consortili

    La normativa considera il contributo consortile una prestazione patrimoniale collegata all'utilità specifica arrecata al fondo dagli interventi di bonifica. L'obbligo grava sul proprietario in ragione della relazione tra il fondo e il beneficio conseguito.

  • Norme sulla perimetrazione dei fondi e sulla pubblicità degli atti amministrativi regionali

    La perimetrazione dei fondi assoggettati a contribuzione può essere resa conoscibile e opponibile mediante pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale Regionale. Tale pubblicazione svolge una funzione di pubblicità-notizia e ha natura dichiarativa, non costitutiva.

Massime di principio

  • Quando l'obbligo contributivo e l'onere reale sono previsti direttamente dalla legge, l'atto amministrativo di perimetrazione ha normalmente funzione ricognitiva o dichiarativa e non crea autonomamente l'obbligazione.
  • La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale può essere sufficiente a rendere conoscibile e opponibile la perimetrazione, se la disciplina applicabile la prevede come forma di pubblicità dell'atto.
  • L'assenza di una distinta trascrizione nei registri immobiliari non comporta necessariamente l'inesistenza dell'obbligo contributivo, quando la legge collega tale obbligo all'utilità fondiaria e stabilisce modalità diverse di pubblicità.
  • La contestazione del contributo deve concentrarsi soprattutto sull'effettiva inclusione del fondo nel perimetro, sull'esistenza di un beneficio diretto e specifico e sulla corretta applicazione del piano di bonifica, non soltanto sulla mancanza della trascrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.