Sentenza del 19/09/2016 n. 4809 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FINANZA LOCALE - CONTRIBUTI CONSORTILI - Perimetrazione - Pubblicità - Natura dichiarativa - Bollettino Ufficiale Regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità o l'opponibilità della perimetrazione dei fondi soggetti a contribuzione, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere trascritto nei registri immobiliari e non soltanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale. La questione riguardava quindi le modalità di pubblicità del provvedimento amministrativo che individua i fondi beneficiari degli interventi di bonifica e fonda l'obbligo contributivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente, ai fini della conoscibilità e dell'opponibilità della perimetrazione, la pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale Regionale. La pubblicità prevista ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: l'onere reale e l'obbligo contributivo derivano direttamente dalla legge in relazione all'utilità fondiaria ricevuta dal fondo. Non è quindi necessaria, per questo specifico effetto, una distinta trascrizione immobiliare del provvedimento.
Norme richiamate
Norme in materia di bonifica territoriale e contributi consortili
La normativa considera il contributo consortile una prestazione patrimoniale collegata all'utilità specifica arrecata al fondo dagli interventi di bonifica. L'obbligo grava sul proprietario in ragione della relazione tra il fondo e il beneficio conseguito.
Norme sulla perimetrazione dei fondi e sulla pubblicità degli atti amministrativi regionali
La perimetrazione dei fondi assoggettati a contribuzione può essere resa conoscibile e opponibile mediante pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale Regionale. Tale pubblicazione svolge una funzione di pubblicità-notizia e ha natura dichiarativa, non costitutiva.
Massime di principio
- Quando l'obbligo contributivo e l'onere reale sono previsti direttamente dalla legge, l'atto amministrativo di perimetrazione ha normalmente funzione ricognitiva o dichiarativa e non crea autonomamente l'obbligazione.
- La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale può essere sufficiente a rendere conoscibile e opponibile la perimetrazione, se la disciplina applicabile la prevede come forma di pubblicità dell'atto.
- L'assenza di una distinta trascrizione nei registri immobiliari non comporta necessariamente l'inesistenza dell'obbligo contributivo, quando la legge collega tale obbligo all'utilità fondiaria e stabilisce modalità diverse di pubblicità.
- La contestazione del contributo deve concentrarsi soprattutto sull'effettiva inclusione del fondo nel perimetro, sull'esistenza di un beneficio diretto e specifico e sulla corretta applicazione del piano di bonifica, non soltanto sulla mancanza della trascrizione.
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