Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00508/2025, resa tra le parti, sul giudizio di opposizione di terzo sulla sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, n. 1093/2024, pubblicata in data 28 ottobre 2024 e conosciuta in pari data (doc. 1), e per il conseguente annullamento e/o riforma della suddetta sentenza.

Giustizia amministrativa202505181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, n. 508/2025, resa nel giudizio di opposizione di terzo alla sentenza n. 1093/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La compagnia aerea ha appellato la sentenza del TAR Piemonte resa in un giudizio di opposizione di terzo, chiedendone l’annullamento o la riforma. Il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni di rito, di merito o relative alle spese, poiché la definizione della controversia può essere condizionata dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea su un rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Sezione con ordinanza n. 2949 del 14 aprile 2026, in altro procedimento. I due giudizi riguardano la medesima questione interpretativa: la compatibilità con il diritto dell’Unione del meccanismo deflattivo del contenzioso introdotto dall’Autorità di regolazione, e in particolare della previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie in materia di diritti dei passeggeri, alla luce del sistema di tutela previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione cosiddetta impropria del giudizio, lasciando impregiudicata ogni decisione sulle questioni processuali, sul merito e sulle spese. La sospensione è stata ritenuta necessaria per assicurare coerenza tra decisioni relative a questioni identiche o analoghe e in ragione della forza vincolante delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, i cui effetti interpretativi possono trascendere il singolo processo. La prosecuzione del giudizio richiede la presentazione, da parte delle parti, di un’istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia della Corte di giustizia che farà venir meno la causa di sospensione, secondo i principi richiamati dell’Adunanza Plenaria n. 4/2024.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    nel termine perentorio ... di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto ... che determina il venire meno della causa di sospensione

    La prosecuzione del processo sospeso richiede un’istanza di fissazione di udienza da presentare entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa cessare la causa di sospensione.

  • Regolamento (CE) n. 261/2004

    Il regolamento costituisce il parametro eurounitario rispetto al quale deve essere valutata la compatibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le azioni relative ai diritti dei passeggeri.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il rinvio alla funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria e alla sentenza n. 4/2024 sui termini di prosecuzione del processo sospeso.

Massime di principio

  • Quando la definizione di un giudizio dipende dalla soluzione di una questione di compatibilità con il diritto dell’Unione identica o analoga a quella oggetto di un rinvio pregiudiziale già disposto in un separato giudizio, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del processo per assicurare coerenza delle decisioni e tenere conto della forza vincolante delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea.
  • La sospensione impropria può essere disposta anche quando il giudizio sospeso non è formalmente quello nel quale è stato effettuato il rinvio pregiudiziale, purché la decisione della Corte di giustizia sia verosimilmente rilevante per la definizione della controversia pendente.
  • Dopo il venir meno della causa di sospensione, la prosecuzione del processo sospeso è subordinata alla presentazione di un’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto rilevante, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 4/2024.

Come è indicizzato

MaterieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.