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Legge

L.R. FVG 27/2004

Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione.

Normativa regionaleL.R. FVG 27/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/2004 introduce il Piano per la grande distribuzione per le strutture di vendita oltre 15.000 mq, approvato dalla Giunta regionale previo parere consiliare. Fino alla sua pubblicazione sono sospese le autorizzazioni preventive per la variante urbanistica Hc. Sono salvati alcuni accordi di programma già avviati.

Piano per la grande distribuzione nel commercio in sede fissa

Piano per la grande distribuzione e disciplina delle grandi strutture di vendita

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 12 novembre 2004, n. 27 interviene sulla normativa regionale sul commercio in sede fissa per introdurre uno strumento di pianificazione specifico per le strutture di vendita di maggiore dimensione. La disciplina riguarda il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e incide in particolare sugli insediamenti commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq.

Contenuto del Piano per la grande distribuzione

La Giunta regionale approva il Piano per la grande distribuzione, previo parere della competente Commissione consiliare. Il Piano individua le aree potenzialmente idonee all’insediamento di strutture di vendita oltre la soglia indicata e deve essere adottato tenendo conto di tre criteri principali:

  • equilibrio e sviluppo armonico del sistema distributivo regionale;
  • salvaguardia e buon uso del territorio;
  • interesse dei consumatori.

Il Piano costituisce quindi il riferimento regionale per localizzare le grandi strutture commerciali e per orientare la successiva pianificazione comunale.

Effetti sui piani comunali del commercio e sulle nuove aperture

L’insediamento di nuove strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, oppure l’ampliamento di strutture esistenti che raggiunga tale soglia, è subordinato alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte del Comune interessato.

I Piani comunali del settore del commercio devono essere conformi alle previsioni del Piano per la grande distribuzione. Ne deriva un vincolo di coerenza gerarchica tra la pianificazione regionale e quella comunale in materia di grandi insediamenti commerciali.

Limiti alle autorizzazioni urbanistiche

Per le strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, le autorizzazioni preventive necessarie all’adozione della variante urbanistica Hc non possono essere rilasciate oltre i limiti fissati dal Piano per la grande distribuzione. La Regione introduce così un filtro pianificatorio che condiziona l’avvio delle procedure urbanistiche e commerciali per tali insediamenti.

Termini di approvazione e sospensione temporanea

Il Piano per la grande distribuzione deve essere approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fino alla data di pubblicazione del Piano nel BUR è sospeso il rilascio delle autorizzazioni preventive per l’adozione della variante urbanistica Hc, previste dall’articolo 13 della legge regionale 8/1999, quando siano richieste dal Comune alla Regione dopo l’entrata in vigore della presente legge e riguardino strutture di vendita oltre 15.000 mq.

Adeguamento del regolamento di esecuzione

Dopo l’approvazione del Piano per la grande distribuzione devono essere apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 8/1999. La legge prevede quindi un successivo adeguamento della disciplina regolamentare alle nuove previsioni pianificatorie.

Regime transitorio e salvezza di procedimenti in corso

Sono fatti salvi gli accordi di programma promossi e in corso alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché le iniziative già preordinate alla stipula di un accordo di programma per le quali la Giunta regionale abbia già accertato, con propria deliberazione, l’interesse regionale alla partecipazione.

Attualità della disciplina

La legge ha natura di modifica puntuale e introduce una disciplina pianificatoria destinata a operare per le grandi strutture di vendita sopra la soglia di 15.000 mq nel territorio regionale. Non contiene termini finali di efficacia, ma alcuni effetti sono espressamente temporanei o transitori, come la sospensione delle autorizzazioni fino alla pubblicazione del Piano. L’atto non appare obsoleto in sé, poiché disciplina un assetto pianificatorio ancora potenzialmente rilevante.

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