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Legge

L.R. FVG 26/2004

Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia.

Normativa regionaleL.R. FVG 26/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina il condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003, fissando opere sanabili e non sanabili, documentazione, procedura e oneri. Stabilisce termini ormai scaduti per le domande e per le integrazioni (2004-2005), proroga fino al 31 dicembre 2006 le autorizzazioni edilizie in precario e modifica la conformità urbanistica di alcune opere pubbliche.

Sanatoria straordinaria degli abusi edilizi e disciplina delle autorizzazioni edilizie in Friuli Venezia Giulia

Sanatoria straordinaria degli abusi edilizi e autorizzazioni edilizie in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina, per il solo territorio del Friuli Venezia Giulia, le condizioni e le procedure per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria nell’ambito del condono previsto dall’art. 32 del d.l. 269/2003, oltre a introdurre alcune regole sul regime autorizzatorio dell’attività edilizia. Il testo contiene anche misure finanziarie collegate alle somme derivanti dall’oblazione.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

La disciplina regionale si coordina con la normativa statale sul condono edilizio e, per quanto non regolato espressamente, rinvia alle disposizioni della legge n. 47/1985, dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e ai termini e modalità del d.l. 269/2003. Ai fini applicativi valgono inoltre le definizioni urbanistico-edilizie della legge regionale 52/1991.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, il condono edilizio è la sanatoria straordinaria degli illeciti amministrativi derivanti da abusi edilizi introdotta dal d.l. 269/2003. Sono considerate opere abusive quelle realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni essenziali. La legge distingue tra nuovi edifici o manufatti, interventi non aventi rilevanza urbanistica, pertinenze, volumetria/superficie e costruzione originaria, concetti decisivi per stabilire l’accesso alla sanatoria.

Opere escluse dalla sanatoria

Restano comunque non sanabili, oltre ai casi già esclusi dalla normativa statale, le opere:

  • realizzate su aree del demanio pubblico;
  • realizzate in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria individuati secondo la disciplina ambientale richiamata;
  • consistenti in nuovi edifici o nuovi manufatti;
  • consistenti in interventi non aventi rilevanza urbanistica o in ristrutturazioni, se hanno comportato la creazione o l’aumento di unità immobiliari;
  • consistenti in impianti fissi o mobili per la telefonia mobile;
  • ultimate dopo il 31 marzo 2003.

Per l’ultimazione, la legge considera completati gli edifici quando sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; per opere interne a edifici esistenti e per quelle non destinate a residenza, quando risultino funzionalmente completate.

Opere sanabili e limiti oggettivi

Possono essere sanati, nei limiti previsti, gli abusi consistenti in:

  • pertinenze o ampliamenti fino a 100 metri cubi per singola unità immobiliare; nelle zone omogenee A il limite è ridotto della metà;
  • interventi di ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma e del volume esterno, purché non abbiano generato nuove unità immobiliari o aumento del loro numero;
  • interventi non aventi rilevanza urbanistica, se non hanno creato o aumentato unità immobiliari;
  • manufatti o edifici a destinazione produttiva in ampliamento o a servizio di una costruzione originaria produttiva nelle zone D ed E, nonché in aree transitoriamente destinate ad attività tipiche delle zone D, entro il limite del 10% della costruzione originaria.

Sono inoltre sanabili le opere abusive conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, e non in contrasto con gli strumenti adottati, nei limiti volumetrici del d.l. 269/2003, purché non ricadano nelle aree demaniali o protette e non siano state ultimate dopo il termine del 31 marzo 2003.

Domanda di sanatoria e documentazione

La domanda deve essere corredata della documentazione prevista dalla normativa statale e da ulteriori atti integrativi. In particolare occorrono:

  • prova dell’ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003, oppure dichiarazione sostitutiva del richiedente;
  • relazione di un tecnico abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di sanabilità e descriva dimensioni, stato delle opere, destinazione d’uso, superficie, eventuale rispetto della normativa antisismica e calcolo degli oneri;
  • ove richiesta, certificazione di idoneità statica;
  • elaborati grafici relativi alle opere e allo stato precedente degli immobili;
  • attestazioni di versamento degli oneri concessori e dell’oblazione, comprensiva della quota integrativa.

Procedimento, termini e controlli

La domanda, con la documentazione essenziale, doveva essere presentata al Comune entro il 10 dicembre 2004, a pena di decadenza. La documentazione tecnica e asseverativa poteva essere depositata entro il 31 marzo 2005; le denunce integrative seguono i termini del d.l. 269/2003.

Le domande già presentate prima dell’entrata in vigore della legge, comprese quelle riferite alla legge regionale n. 22/2003, sono istruite secondo la nuova disciplina e potevano essere ritirate, ripresentate o integrate nei termini fissati.

Il Comune conclude il procedimento con provvedimento espresso entro 36 mesi dalla presentazione della domanda. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta integrazioni o chiarimenti. Il mancato deposito dei documenti richiesti entro tre mesi dalla richiesta, oppure il mancato pagamento dei conguagli di oblazione o oneri concessori, comporta il diniego.

Il Comune opera come sportello unico e acquisisce, se necessari, il parere della Commissione edilizia integrata e gli atti di assenso di altre amministrazioni. Il titolo può essere rilasciato solo verificando completezza della documentazione, contenuti della relazione tecnica, correttezza dei calcoli e presenza degli assensi necessari. Sono previsti controlli a campione su almeno il 10% delle domande.

Abitabilità e agibilità

Dopo il rilascio del titolo in sanatoria, l’interessato può ottenere il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ad alcuni requisiti igienico-sanitari regionali e regolamentari, purché le opere siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione incendi, infortuni e igiene.

Obblazioni, oneri concessori e destinazione delle somme

L’oblazione è incrementata del 10% rispetto alla tabella C del d.l. 269/2003; tale maggiorazione è versata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli oneri concessori sono aumentati del 100% rispetto alla misura ordinaria, con minimo di 500 euro; per le domande esonerate dal contributo di costruzione, l’importo è comunque fissato in 500 euro.

Le modalità e le scadenze di versamento dell’anticipazione dell’oblazione e degli oneri concessori seguono la disciplina statale. Per le domande già presentate prima dell’entrata in vigore della legge, le differenze rispetto a quanto già versato devono essere integrate secondo tali modalità.

Regime transitorio per le sanatorie ex leggi 47/1985 e 724/1994

Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994, gli interessati possono chiedere la revoca del diniego se fondato su errore o carenza documentale. L’istanza, con la documentazione mancante, doveva essere presentata entro il 31 marzo 2005.

Entro lo stesso termine potevano essere integrate, limitatamente alle carenze documentali o agli atti non prodotti, anche le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Per il certificato di abitabilità o agibilità si applica la medesima disciplina prevista per il condono regionale.

Autorizzazioni edilizie in precario

Le autorizzazioni edilizie in precario rilasciate ai sensi della legge regionale 52/1991, escluse quelle relative agli impianti per la telefonia mobile, sono prorogate di diritto al 31 dicembre 2006. Anche quelle già scadute potevano essere prorogate dal Comune fino alla stessa data, su domanda presentata entro il 31 dicembre 2004.

Conformità urbanistica delle opere pubbliche

La legge modifica la disciplina regionale sulla conformità urbanistica delle opere pubbliche. Per le opere statali o di interesse statale l’accertamento è svolto dallo Stato d’intesa con la Regione, sentiti gli enti locali, entro 120 giorni dalla richiesta; gli enti locali rendono il parere entro 60 giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

Per le opere regionali, la conformità è accertata dal direttore del servizio competente; per le opere regionali realizzate tramite delegazione amministrativa intersoggettiva e per le opere provinciali, l’accertamento è effettuato dal responsabile del procedimento del Comune entro 30 giorni dalla richiesta. In alcuni casi l’accertamento può essere reso in conferenza di servizi o in sede di Commissione regionale dei lavori pubblici.

Per gli interventi non aventi rilevanza urbanistica elencati nell’allegato alla legge, l’accertamento di conformità è sostituito dalla denuncia allo Stato, alla Regione e ai Comuni, secondo le rispettive competenze.

Fondo regionale e destinazione delle risorse

È istituito un fondo regionale per la repressione degli abusi edilizi e per la riqualificazione urbanistica, alimentato con le somme derivanti dall’incremento dell’oblazione. Le risorse sono devolute ai Comuni che ne facciano richiesta per coprire le spese di riqualificazione urbanistica e di demolizione degli abusi edilizi presenti nel proprio territorio.

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

La legge prevede specifiche iscrizioni di bilancio per l’accertamento delle entrate derivanti dall’incremento dell’oblazione e per le devoluzioni ai Comuni. È dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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