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Legge

L.R. FVG 28/2004

Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile.

Normativa regionaleL.R. FVG 28/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia disciplina l’installazione di impianti fissi e mobili per telefonia mobile, ponti radio e microcelle, imponendo pianificazione comunale, titoli edilizi o nulla osta, pareri ARPA/ASS, limiti di localizzazione e obblighi di trasparenza. Prevede sanzioni, controlli e norme transitorie fino al regolamento e al Piano comunale di settore.

Disciplina regionale delle infrastrutture per la telefonia mobile

Disciplina regionale delle infrastrutture per la telefonia mobile

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia regola la localizzazione e l’installazione degli impianti per telefonia mobile e dei ponti radio, perseguendo la tutela della salute, l’ordinato sviluppo del territorio e la continuità del servizio. La disciplina si coordina con la normativa statale sui campi elettromagnetici e sulle comunicazioni elettroniche.

Oggetto, finalità e definizioni

La legge definisce il quadro regionale per:

  • l’installazione degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile;
  • l’installazione dei ponti radio;
  • la localizzazione delle microcelle;
  • la pianificazione comunale delle infrastrutture.

Ai fini applicativi vengono individuati i concetti di impianto fisso, impianto mobile per eventi straordinari, ponte radio, microcella, esposizione, limite di esposizione, valore di attenzione, obiettivi di qualità, Piano comunale di settore e regolamento attuativo.

Regolamento di attuazione

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, per disciplinare:

  • le linee guida per la predisposizione e l’aggiornamento del Piano comunale;
  • i modelli di domanda e la documentazione istruttoria;
  • le procedure di risanamento;
  • le forme di trasparenza e partecipazione nella formazione e applicazione del Piano.

Pianificazione comunale e localizzazione degli impianti

I Comuni devono approvare, in conformità al regolamento, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso.

Il Piano:

  • tutela uso razionale del territorio, ambiente, paesaggio e beni naturali;
  • tiene conto delle esigenze comunali e dei programmi dei gestori;
  • individua, preferibilmente sulla base di protocolli d’intesa, le aree per impianti fissi e ponti radio e le loro modifiche;
  • garantisce il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale per le frequenze da 100 kHz a 300 GHz.

La procedura di approvazione deroga alla disciplina urbanistica regionale previgente e prevede adozione consiliare, deposito per 30 giorni, pubblicità sul BUR e all’albo, possibilità di osservazioni e opposizioni, eventuale parere vincolante del Ministero per i beni culturali per i beni tutelati, approvazione finale del Consiglio comunale e pubblicazione.

Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, di norma, con cadenza annuale. I Comuni possono redigerlo in forma associata.

Titoli abilitativi, pareri e procedimento per gli impianti fissi

L’installazione e la modifica di impianti fissi per telefonia mobile e di ponti radio richiedono concessione o autorizzazione edilizia comunale, fatti salvi i casi in cui si applica la disciplina statale speciale sulla denuncia di inizio attività.

Il Comune rilascia il titolo previa:

  • verifica di eventuali incompatibilità localizzative;
  • acquisizione dei pareri vincolanti di ARPA e ASS, salvo i ponti radio per i quali tali pareri preventivi non sono richiesti.

Il gestore presenta contestualmente le richieste al Comune, ad ARPA e ad ASS. Gli enti possono chiedere una sola integrazione documentale. Gli oneri per i pareri e per le verifiche successive all’attivazione sono a carico del gestore. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla domanda. Per gli interventi soggetti alla disciplina statale speciale, alla denuncia di inizio attività devono essere allegati i pareri favorevoli di ARPA e ASS.

Gli impianti devono essere realizzati entro 12 mesi dal rilascio del titolo, pena decadenza. Il gestore comunica preventivamente la data di attivazione. In caso di dismissione o riallocazione, deve ripristinare il sito e costituire una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino.

Impianti mobili per telefonia mobile

L’attivazione degli impianti mobili è soggetta a nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti di ARPA e ASS. Il nulla osta va rilasciato entro 75 giorni; i pareri entro 60 giorni, con possibilità di una sola richiesta di integrazione documentale.

Il gestore deve comunicare attivazione e successiva dismissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall’attivazione.

Se l’impianto mobile non viene dismesso nei termini, esso è considerato urbanisticamente come impianto fisso e si applicano la disciplina del titolo edilizio e le sanzioni previste; il Comune provvede alla demolizione e al ripristino del sito addebitando le spese al gestore.

Per gli impianti mobili necessari a eventi straordinari di durata non superiore a 15 giorni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad ARPA e ad ASS, con indicazione delle caratteristiche tecniche e certificazione di conformità ai limiti elettromagnetici.

Ponti radio su strutture esistenti e microcelle

L’installazione di ponti radio su strutture esistenti e delle microcelle è soggetta a denuncia di inizio attività.

La denuncia deve essere presentata al Comune con le caratteristiche tecniche dell’impianto e la certificazione di conformità ai limiti elettromagnetici, con contestuale comunicazione ad ARPA e ASS. Le installazioni devono essere ultimate entro 12 mesi dalla denuncia, pena decadenza. È prevista inoltre la comunicazione preventiva della data di attivazione. Gli eventuali costi delle verifiche sono a carico del gestore di rete.

Localizzazioni vietate o soggette ad autorizzazione speciale

Per ragioni di cautela, la localizzazione di impianti fissi e mobili, ponti radio e microcelle è vietata su edifici e pertinenze destinati integralmente a:

  • asili nido;
  • scuole di ogni ordine e grado;
  • strutture per maternità, infanzia ed età evolutiva;
  • strutture per anziani;
  • strutture per disabili;
  • ospedali e altre strutture di degenza, salvo la disciplina speciale prevista per gli impianti della protezione civile e del servizio sanitario regionale.

È inoltre vietata nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della normativa regionale sui parchi e riserve. Le localizzazioni su immobili di valore storico, architettonico-ambientale o archeologico richiedono la preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può autorizzare microcelle in deroga alle incompatibilità sopra indicate.

Vigilanza, controlli e risanamento

La vigilanza e il controllo ambientale sono affidati ad ARPA, che verifica:

  • il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e dei valori previsti dalla normativa statale;
  • il rispetto delle misure di risanamento;
  • il mantenimento dei parametri tecnici dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze dell’ASS in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro. ARPA e ASS trasmettono al Comune i verbali di accertamento delle infrazioni per gli eventuali procedimenti di riduzione a conformità e sanzionatori.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative e misure ripristinatorie per diverse violazioni:

  • installazioni o modifiche non conformi al titolo edilizio: ordine di conformazione e sanzione da 1.500 a 10.000 euro;
  • mancato adeguamento entro il termine fissato: ordine di demolizione e rimessa in pristino a carico del gestore;
  • mancata dismissione dell’impianto mobile entro 90 giorni: sanzione da 20.000 a 120.000 euro, oltre alle sanzioni urbanistiche;
  • superamento dei limiti di esposizione o omessa riduzione a conformità: applicazione delle sanzioni previste dalla legge nazionale;
  • mancato rispetto degli obblighi di cartellonistica e trasparenza: sanzione da 1.000 a 6.000 euro.

Impianti della Protezione civile e del Servizio sanitario regionale

Le opere e infrastrutture della Protezione civile regionale e del Servizio sanitario regionale, necessarie alle reti radio di emergenza, sono realizzate nel rispetto delle localizzazioni del Piano e dei limiti elettromagnetici, ma in deroga alla normativa regionale che richiede autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi, previa semplice comunicazione a Comune, ARPA e ASS.

Se per esigenze operative comprovate occorrono localizzazioni diverse da quelle del Piano, esse sono definite d’intesa tra il Sindaco e i competenti soggetti regionali; il concerto vale come variante al Piano.

Catasto regionale, informazione e trasparenza

I gestori devono comunicare ad ARPA, entro 90 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, le caratteristiche tecniche dell’impianto per l’inserimento nel catasto regionale.

Il catasto è pubblico e consultabile sul sito internet dell’ARPA, che deve pubblicare i dati entro 30 giorni dalla comunicazione di attivazione.

Gli impianti fissi e mobili, salvo le microcelle, devono esporre in modo permanente un cartello informativo con dati autorizzativi, data di attivazione, gestore, riferimenti delle relazioni tecniche ARPA/ASS e indirizzo internet del catasto. Gli impianti mobili straordinari devono esporre un cartello per tutta la durata della permanenza con le date essenziali, la descrizione dell’evento straordinario e i dati del gestore.

Norme transitorie e abrogazioni

I procedimenti consultivi ARPA/ASS già in corso alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo i nuovi termini. Per gli impianti già attivati, il termine di 90 giorni per la comunicazione delle caratteristiche tecniche ad ARPA decorre dall’entrata in vigore della legge.

Fino all’entrata in vigore del regolamento sono ammesse istanze contenenti i dati necessari all’istruttoria. Fino all’approvazione del Piano, i Comuni autorizzano gli impianti fissi, mobili e i ponti radio tenendo conto della copertura del servizio, della tutela della salute, dell’impatto ambientale e paesaggistico e del regolamento.

In prima applicazione, l’obbligo di approvare il Piano non si applica ai Comuni che, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano già approvato o adottato strumenti urbanistici contenenti i medesimi contenuti.

Sono inoltre abrogate alcune previgenti disposizioni regionali in materia di telefonia mobile e garanzie collegate.

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