Sentenza n. 14528/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 1/8/2025: - del provvedimento n. 544 del 16/5/2025 -notificato a mani presso la Sede il 4/6/2025- con cui il Consolato Generale d'Italia a Shanghai ha respinto l’istanza di visto di reingresso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\12\2025 : - del provvedimento n. 1565 del 6/11/2025 -notificato al difensore a mezzo pec il 12/11/2025-_ con cui il Consolato Generale d’Italia a Shanghai - in ottemperanza dell’Ordinanza cautelare n. 5521/2025 R.G. Prov. Caut., resa dal T.A.R. per il Lazio sede di Roma, Sezione Quinta Quater, nel proc. n. 8956/2025 R.G., di accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato prot. n. 544/ del 16/5/2025 ha confermato il precedente diniego di visto per reingresso in Italia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai e successivo provvedimento confermativo adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia per oltre quindici anni con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto il 4 novembre 2021, si era recata in Cina per motivi familiari. Durante tale permanenza le era stata diagnosticata una grave patologia tumorale, seguita da interventi, chemioterapia, immunoterapia e controlli clinici protrattisi sino al marzo 2025, con ulteriori attività di follow-up. Il Consolato Generale d'Italia a Shanghai, previo parere negativo della Questura di Palermo, aveva respinto la domanda di visto di reingresso ritenendo non tempestivamente richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, rappresentando la sussistenza di gravi motivi di salute e di una situazione di forza maggiore impeditiva del rientro tempestivo in Italia. A seguito della sospensione cautelare del primo diniego e dell'ordine di riesame, il Consolato ha confermato il rifiuto ritenendo, sulla base del colloquio consolare, che la malattia fosse durata soltanto circa due anni, nonché valorizzando l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato in Italia e la permanenza di legami familiari in Cina. Con motivi aggiunti la ricorrente ha censurato il secondo provvedimento per eccesso di potere, travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione congrua.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato entrambi i dinieghi. Ha ritenuto che il termine previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno non fosse qualificato dalla legge come perentorio e che il Consolato non fosse vincolato a negare automaticamente il visto per il solo superamento del termine. L'amministrazione aveva invece l'obbligo di valutare le ragioni concrete del ritardo e, in particolare, la plausibilità della causa di forza maggiore derivante dalla grave patologia documentata. Il Collegio ha rilevato il travisamento delle dichiarazioni rese nell'intervista consolare, poiché la documentazione sanitaria dimostrava un decorso tumorale recidivante, trattamenti protrattisi continuativamente sino a marzo 2025 e successivi controlli. Ha inoltre giudicato non congrua l'enfatizzazione dell'assenza di un rapporto di lavoro subordinato in Italia e della presenza di una figlia in Cina, elementi non idonei, nel contesto accertato, a giustificare il diniego senza una complessiva e corretta valutazione della vicenda personale e sanitaria. In sede di riedizione del potere, i Ministeri non potranno reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie. Le spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, sono state poste a carico del solo MAECI.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La disciplina del visto di reingresso impone all'autorità consolare di valutare i gravi motivi di salute e le ragioni del ritardo; il superamento del termine non determina automaticamente il diniego, poiché il termine non è qualificato come perentorio.
d.lgs. 286/1998
L'art. 8 d.P.R. 394/1999 costituisce disposizione regolamentare di attuazione del Testo unico dell'immigrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto di reingresso, il superamento del termine previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno non legittima automaticamente il diniego quando il termine non sia qualificato dalla legge come perentorio; l'autorità consolare deve valutare le ragioni concrete del ritardo.
- La grave patologia dello straniero, adeguatamente documentata, può integrare una causa di forza maggiore impeditiva del tempestivo rientro o del rinnovo del titolo e impone all'amministrazione una specifica valutazione istruttoria e motivazionale.
- Il riesame disposto dal giudice deve svolgersi in effettivo contraddittorio con l'interessato, mediante valutazione delle sue dichiarazioni e della documentazione prodotta; il provvedimento confermativo è illegittimo se fondato sul travisamento del contenuto dell'intervista consolare o sulla mancata considerazione della documentazione sanitaria decisiva.
- Nella valutazione del visto di reingresso, l'assenza attuale di un rapporto di lavoro in Italia e la presenza di legami familiari nel Paese d'origine non possono essere enfatizzate isolatamente, senza una ponderazione complessiva della storia di soggiorno, dei legami familiari in Italia e delle comprovate ragioni sanitarie che hanno impedito il rientro.
- Dopo l'annullamento giudiziale, l'amministrazione non può reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie già ritenute travisate o insufficienti, dovendo procedere a una riedizione effettiva e corretta del potere.
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