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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25261/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per evasione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Nel testo disponibile risulta un solo motivo, qualificato dalla Corte come generico: il ricorrente contestava la motivazione della sentenza impugnata, ma senza confrontarsi puntualmente con il passaggio decisivo della decisione di merito. La Corte di cassazione rileva invece che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato di evasione, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non autorizzato, a prescindere da durata, distanza o ragioni dell'allontanamento.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione si integra con qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari; non rilevano la durata dell'assenza, la distanza dello spostamento né i motivi soggettivi dell'allontanamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione, l'elemento materiale è integrato da qualunque allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia domiciliare, senza che assumano rilievo la brevità della fuga o la distanza percorsa.
  • Le ragioni addotte per giustificare l'allontanamento dal domicilio non escludono di per sé la tipicità della condotta, quando manca una preventiva autorizzazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a critiche generiche e non si confronta specificamente con la motivazione puntuale della sentenza impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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