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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20247/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato per cassazione il provvedimento della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra reati in sede esecutiva. Dalla motivazione emerge che l'istanza di continuazione era già stata proposta nel processo di merito dinanzi al giudice di appello, il quale l'aveva respinta con sentenza. Successivamente, la Corte di cassazione, investita del ricorso contro quella sentenza, aveva dichiarato inammissibile il motivo relativo alla continuazione per difetto di specificità e per inammissibilità a monte del corrispondente motivo di appello. Nel presente ricorso si contestava quindi, in sostanza, la possibilità di riproporre in executivis la medesima domanda di continuazione nonostante il precedente rigetto nel giudizio di cognizione e la conseguente irrevocabilità della statuizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in contrasto con l'art. 671 c.p.p., osservando che la domanda di continuazione può essere proposta al giudice dell'esecuzione solo se non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Poiché nel caso concreto la continuazione era già stata richiesta e respinta nel giudizio di appello, e tale statuizione era divenuta irrevocabile per effetto dell'inammissibilità del successivo ricorso per cassazione, l'istanza non poteva essere nuovamente coltivata in sede esecutiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione (...)"

    La domanda di applicazione della continuazione in sede esecutiva è proponibile solo se la continuazione non è stata già esclusa dal giudice della cognizione; la statuizione di merito sul punto, se divenuta irrevocabile, preclude la riproposizione in executivis.

Massime di principio

  • L'istanza di applicazione del reato continuato davanti al giudice dell'esecuzione è ammissibile soltanto quando la continuazione non sia già stata negata nel giudizio di cognizione con statuizione irrevocabile.
  • Se la questione della continuazione è stata dedotta e decisa nel merito e la relativa decisione è divenuta irrevocabile, essa non può essere nuovamente proposta in sede esecutiva.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito consolida le statuizioni non più censurabili, rendendole ostative a una successiva richiesta ex art. 671 c.p.p.
  • La preclusione derivante dalla decisione della cognizione opera anche quando l'inammissibilità in cassazione discenda da difetto di specificità del motivo o da inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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