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Ordinanza

Ordinanza n. 917/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento della Regione formatosi in relazione all’istanza di finanziamento del Comune presentata ai sensi dell’art. 17 bis l.r. 26/2003 e della deliberazione di Giunta regionale (“dgr”) 29.03.2021 n. XI/4486, prot. comunale n. 7898 del 14.10.2024, sospesa con dgr n. XII/3487 del 25.11.2024, come integrata dalla comunicazione prot.comunale n. 8865 del 24.11.2025, nonché per l’accertamento in conseguenza di detto silenzio illecito, dell’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza con adozione di provvedimento espresso ex artt. 2 l. 241/1990, 17 bis l.r. 26/2003 e dgr 29.03.2021 n. XI/4486. e per la condanna della Regione a provvedere senza ulteriore ritardo in ordine alla menzionata istanza di finanziamento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 c. 3 cpa, e per l’annullamento, per quanto occorra, della nota di Regione Lombardia prot. n. T1.2026.0028602 del 5.03.2026, nonché di ogni altro atto a questa presupposto, consequenziale, collegato e/o comunque connesso, ivi compresa la nota regionale prot. n. T1.2025.0197400 del 23.12.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 6 luglio 2026 dal Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - della nota della Regione Lombardia prot. n. T1.2026.0068293 del 17.06.2026, ricevuta via pec in pari data, nonché di ogni altro atto a questa presupposto, consequenziale, collegato e/o comunque connesso, nonché per la dichiarazione di nullità della medesima nota.

Giustizia amministrativa202601798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: nota regionale che ha escluso la finanziabilità del progetto comunale presentato ai sensi dell’art. 17-bis l.r. 26/2003 e ha invitato il Comune a rielaborare il progetto e il quadro economico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento asseritamente formatosi sull’istanza di finanziamento presentata ai sensi dell’art. 17-bis l.r. 26/2003 e della d.g.r. n. XI/4486 del 29 marzo 2021, chiedendo l’accertamento dell’obbligo della Regione di provvedere espressamente e la condanna a provvedere, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre impugnato, per quanto occorra, alcune note regionali. Con motivi aggiunti, assistiti da domanda cautelare, il Comune ha impugnato la nota regionale del 17 giugno 2026, con la quale la Regione ha escluso la finanziabilità del progetto e invitato l’ente a presentare una rielaborazione del progetto e del quadro economico, chiedendone anche la dichiarazione di nullità. In sede cautelare il Comune ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione dalla finanziabilità, anche in relazione alla disciplina regionale applicabile agli interventi connessi ai rifiuti e all’asserito autovincolo derivante dagli atti regionali; ha inoltre allegato un pregiudizio finanziario e l’incertezza circa il conseguimento del finanziamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, precisando che la valutazione è propria della fase cautelare e non pregiudica le questioni di rito e di merito. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che non emergesse con evidenza l’illegittimità della nota impugnata: la precedente sentenza del TAR n. 3659/2025 non sembrava affrontare direttamente la riconducibilità degli interventi proposti alla disciplina dei rifiuti e non risultava chiara l’esistenza di un autovincolo regionale, poiché la d.g.r. n. 3487 del 25 novembre 2024 sembrava limitarsi a prendere atto della richiesta comunale di sospensione. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio finanziario prospettato è stato ritenuto riconducibile essenzialmente a difficoltà di programmazione e copertura della spesa, senza prova dell’imminenza di un esborso insostenibile o di un danno irreversibile agli equilibri finanziari dell’ente. Anche il pericolo derivante dall’incertezza sul futuro finanziamento e dalla possibile valutazione dell’istanza in successive programmazioni finanziarie è stato ritenuto eventuale e recessivo rispetto all’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura di assegnazione di risorse destinate a interventi connessi a emergenze igienico-sanitarie. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 17-bis l.r. 26/2003

    È la base normativa regionale invocata per la presentazione dell’istanza di finanziamento e per la disciplina della finanziabilità del progetto.

  • d.g.r. Lombardia n. XI/4486 del 29 marzo 2021

    È indicata quale atto regionale in base al quale è stata presentata l’istanza di finanziamento.

  • d.g.r. Lombardia n. XII/3487 del 25 novembre 2024

    Secondo il TAR, a una prima delibazione, sembra limitarsi a prendere atto della richiesta comunale di sospensione e non dimostra con chiarezza l’esistenza di un autovincolo regionale.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato dal Comune quale fondamento dell’obbligo regionale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato dal Comune quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in relazione all’obbligo di provvedere.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone una ragionevole evidenza del fumus boni iuris; quando la riconducibilità della fattispecie alla disciplina invocata e l’esistenza di un autovincolo amministrativo risultano controverse o non chiare, il requisito può ritenersi non dimostrato allo stato degli atti.
  • La mera presa d’atto, da parte dell’amministrazione, di una richiesta del privato o dell’ente interessato non integra di per sé un autovincolo amministrativo idoneo a predeterminare l’esito della successiva valutazione discrezionale, ove dall’atto non emerga una volontà vincolante dell’amministrazione.
  • Le difficoltà di programmazione e copertura della spesa conseguenti al mancato conseguimento di un finanziamento pubblico non integrano, da sole, un periculum in mora cautelarmente rilevante se non sono accompagnate dalla prova dell’imminenza di un esborso insostenibile o del rischio di un danno irreversibile agli equilibri finanziari dell’ente.
  • L’incertezza circa l’eventuale ottenimento futuro di risorse pubbliche e la possibile valutazione della domanda in successive programmazioni finanziarie costituiscono un pregiudizio meramente eventuale, non prevalente sull’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura di assegnazione di risorse destinate a interventi di emergenza igienico-sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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