Sentenza n. 559/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego n. 286 del 23 marzo 2017 di sanatoria edilizia in merito all'istanza di condono edilizio prot. n. 29194 del 9/12/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di sanatoria edilizia relativo a domanda di condono per il mutamento di destinazione d’uso da magazzino agricolo a prima abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata ai sensi del d.l. n. 269/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004, avente a oggetto un mutamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale, realizzato in difformità dal titolo edilizio e relativo a un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico e compresa in una zona di protezione speciale. È stato dedotto un unico motivo articolato in violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dello sviamento, della contraddittorietà tra atti, del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il vincolo paesaggistico sarebbe stato introdotto dopo la presentazione della domanda di condono; che il Comune, chiedendo integrazioni documentali nel corso dell’istruttoria, non avrebbe menzionato il vincolo né richiesto un parere paesaggistico; e che il diniego, intervenuto dopo molti anni e nonostante le spese sostenute per conseguire la sanatoria, sarebbe stato manifestamente ingiusto. In memoria il ricorrente ha inoltre invocato la l.r. Lazio n. 12/2024, che ha modificato la disciplina dei vincoli sopravvenuti, chiedendone l’applicazione al procedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulla richiesta di riunione con il ricorso proposto dal fratello del ricorrente, poiché quest’ultimo era già stato deciso. Nel merito ha qualificato l’abuso come intervento di tipologia 3 ai sensi del d.l. n. 269/2003, trattandosi di ristrutturazione edilizia e mutamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale, realizzato in difformità dal titolo edilizio. Il diniego è stato ritenuto atto vincolato, fondato sulla preclusione assoluta alla condonabilità degli abusi maggiori realizzati in area vincolata. Secondo il quadro normativo statale e regionale, il terzo condono è limitato, nelle aree sottoposte a vincoli, agli interventi minori indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, mentre gli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3, comprese le ristrutturazioni edilizie, non sono condonabili in base alla disciplina laziale, anche se realizzati prima dell’apposizione del vincolo e anche in presenza di conformità urbanistica. Il TAR ha inoltre rilevato che il vincolo relativo alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua non era comunque sopravvenuto rispetto all’abuso o alla domanda, poiché il relativo divieto aveva origine in normative anteriori al d.lgs. n. 42/2004. Sono state ritenute irrilevanti sia l’attività istruttoria precedentemente svolta dal Comune sia il tempo trascorso, non potendo l’autore dell’abuso vantare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera illecita. La l.r. n. 12/2024, invocata con memoria non notificata, non è stata ritenuta applicabile: oltre all’irritualità della deduzione, la sopravvenienza normativa non poteva invalidare il diniego già adottato, in applicazione del principio tempus regit actum; la stessa legge regionale ne limita l’applicazione ai procedimenti pendenti nei quali il vincolo sia stato effettivamente imposto dopo la domanda. Il ricorso è stato quindi respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
Il testo richiama i commi 26 e 27.
Il terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo, è applicabile esclusivamente agli interventi minori indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, mentre gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 non sono condonabili alle condizioni previste dalla disciplina richiamata.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
“non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”
La disciplina regionale, nella formulazione applicabile al diniego, precludeva la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, quando ricadenti nelle aree tutelate indicate dalla disposizione e non conformi alla normativa urbanistica.
allegato 1 al d.l. n. 269/2003
La tipologia 3 comprende “Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio”.
Il mutamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale, realizzato in difformità dal titolo edilizio, è stato qualificato come abuso di tipologia 3, appartenente agli abusi maggiori.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo relativo alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua è richiamato come disciplina vigente, ma il giudice ne ha individuato l’origine in disposizioni anteriori, escludendo che si trattasse di un vincolo sopravvenuto rispetto alla domanda o all’abuso.
art. 82, comma 5, d.P.R. n. 616/1977
La disposizione è richiamata quale fonte originaria del divieto di edificazione nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
art. 1-quater l. n. 431/1985
La disposizione è richiamata quale fonte intermedia del vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
art. 2 l.r. Lazio n. 12/2024
“L’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2004, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di presentazione della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall’articolo 4, comma 1, della medesima l.r. 12/2004”.
La disposizione transitoria non consente di applicare la modifica ai procedimenti nei quali il vincolo non sia stato effettivamente imposto dopo la domanda di sanatoria e, comunque, la sopravvenienza normativa non invalida il diniego già adottato secondo la disciplina vigente al momento dell’atto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono, gli abusi edilizi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, comprese le ristrutturazioni edilizie e i mutamenti di destinazione d’uso qualificabili come tali, non sono condonabili se realizzati in aree sottoposte ai vincoli considerati dalla disciplina statale e regionale, anche quando il vincolo comporti un’inedificabilità relativa e l’abuso sia conforme alle prescrizioni urbanistiche.
- La disciplina regionale laziale applicabile ratione temporis può escludere la sanatoria degli abusi maggiori realizzati in aree vincolate anche se l’opera è stata realizzata prima dell’apposizione del vincolo; in tal caso, la preclusione opera per effetto diretto della legge e il diniego comunale ha natura vincolata.
- Ai fini della disciplina dei vincoli paesaggistici relativi alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, la qualificazione del vincolo come derivante dal d.lgs. n. 42/2004 non esclude che esso abbia origine in disposizioni normative anteriori; pertanto, non può essere considerato sopravvenuto se il divieto di edificazione era già previsto dalla legislazione precedente.
- Nell’ambito di un procedimento vincolato di diniego del condono, il compimento di attività istruttorie preliminari, il decorso del tempo e le spese sostenute dall’interessato non fanno sorgere un affidamento giuridicamente tutelabile alla sanatoria o al mantenimento dell’opera abusiva.
- La sopravvenienza normativa non invalida il provvedimento adottato secondo la disciplina vigente al momento della sua emanazione, in applicazione del principio tempus regit actum, salvo che la stessa normativa sopravvenuta preveda espressamente e nei limiti stabiliti la propria applicazione ai procedimenti pendenti.
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