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Sentenza

Sentenza del 22/06/2017 n. 3831 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione in giudizio della parte resistente - Costituzione tardiva - Inammissibilità - Non sussiste. Decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e di chiamare in causa terzi - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La costituzione tardiva della parte resistente è stata ritenuta ammissibile e non comporta l'inammissibilità della parte nel giudizio. Tuttavia, la parte resistente decade dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiamare in causa terzi. La decisione è conforme all'orientamento espresso dalla Cassazione n. 13331/2009.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992. In particolare, si doveva stabilire se il deposito tardivo dell'atto di costituzione determinasse l'inammissibilità della costituzione stessa oppure soltanto la decadenza da alcune facoltà processuali.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992

    La tardiva costituzione della parte resistente non determina l'inammissibilità della costituzione, ma limita le facoltà processuali esercitabili tardivamente: sono precluse le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la chiamata in causa di terzi.

  • Cassazione civile n. 13331/2009

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la costituzione tardiva della parte resistente non è inammissibile, producendo soltanto specifiche decadenze processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione tardiva della parte resistente non comporta automaticamente l'esclusione dal giudizio.
  • La parte resistente tardiva può normalmente partecipare al processo, ma non può proporre per la prima volta eccezioni processuali o di merito che il giudice non possa rilevare d'ufficio.
  • La costituzione tardiva impedisce anche, in linea generale, di chiedere la chiamata in causa di terzi.
  • Le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice non sono precluse dalla tardiva costituzione, poiché possono essere esaminate indipendentemente dalle decadenze della parte.
  • La tardività produce quindi una limitazione delle facoltà difensive, non l'inammissibilità della costituzione né necessariamente la soccombenza nel merito.

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