Sentenza del 05/04/2022 n. 10880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (II.DD.) e omessa presentazione della dichiarazione IVA per volume d'affari non dichiarato. In primo grado la CTP di Imperia aveva accolto il contribuente ritenendo che mancassero contratti registrati di locazione/sublocazione e qualificando l'attività come esercitata da soggetto residente e soggetto a tassazione favorevole all'estero; la CTR ha riformato ritenendo invece esistente una stabile organizzazione in Italia e confermando gli accertamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme civili e processuali, errata interpretazione e motivazione in ordine alla sussistenza della stabile organizzazione, alla natura ausiliaria dell'attività italiana, alla produzione di reddito imputabile alla presunta stabile organizzazione e ad altri profili istruttori e probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione logica e sufficiente, fondata su istruttoria (p.v.c. e documentazione del contribuente) e aderente ai principi di diritto in materia di stabile organizzazione; molte doglianze sono state dichiarate inammissibili (per difetto di autosufficienza o per rivalutazione dei fatti in sede di legittimità o per irrilevanza), le restanti sono infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (compensi liquidati in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e al possibile ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Regime di sindacato in Cassazione: i motivi per violazione di legge (n.3) e per vizio della motivazione (n.5) sono limitati; per la n.5 è sindacabile solo l'anomalia motivazionale grave (mancanza/motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione incomprensibile).
art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Richiamati in relazione al tema dei giudicati esterni: la Corte ha ritenuto che i precedenti giudicati locali riguardassero la validità delle notifiche e non il merito della stabile organizzazione, per cui non ostavano alla valutazione della CTR.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 162
Articolo richiamato per la nozione di stabile organizzazione in diritto interno; la Corte conferma che rileva il criterio dell'attività economicamente rilevante svolta mediante una sede fissa di affari in Italia.
Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, art. 5
Richiamata per la definizione convenzionale di stabile organizzazione: la Corte osserva che la residenza in Germania e la tassazione lì non escludono di per sé la presenza di una stabile organizzazione in Italia.
Convenzione OCSE sulla doppia imposizione, art. 5
Si conferma l'interpretazione convenzionale secondo cui conta il criterio dell'attività svolta mediante una sede fissa, non la mera presenza formale dell'impresa all'estero.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata solo per evidenziare che regole sulla territorialità IVA possono differire e non coincidono con i criteri per la stabile organizzazione ai fini dell'imposizione diretta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle prove e motivazione; la Corte ha invece ritenuto le censure inammissibili o infondate.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione: la mancanza di esposizione autonoma e chiara rende il motivo inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione.
art. 132 c.p.c., comma 3
Richiamata nella nota formale sulla sottoscrizione del provvedimento (firmato dal solo Presidente e non dall'Estensore, dovuto a trasmissione elettronica non modificabile).
Massime di principio
- La qualificazione della 'stabile organizzazione' si basa sul criterio dell'attività economicamente rilevante svolta mediante una sede fissa di affari in Italia: la residenza del soggetto o la presenza di una casa madre estera non escludono automaticamente la stabile organizzazione.
- Questioni procedurali come nullità di notifiche accertate in precedenti giudizi limitatamente alla forma non annullano automaticamente le valutazioni di merito su una stabile organizzazione se le notifiche sono poi rinnovate e il merito è stato esaminato in altro giudizio.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto limitato: si può censurare solo l'assenza o l'anomalia grave della motivazione; non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il contribuente che invoca la natura 'ausiliaria' dell'attività o la tassazione all'estero ha l'onere di fornire elementi probatori chiari e introdotti nei gradi di merito; deduzioni generiche o tardive possono essere dichiarate inammissibili.
- La prova della sussistenza o meno della stabile organizzazione può reggersi su un congruo insieme di indizi e documentazione (p.v.c., documenti forniti dallo stesso contribuente); il giudice di merito apprezzando questi elementi non è facilmente rimovibile in sede di legittimità.
- I motivi di cassazione devono essere autosufficienti e specifici: il richiamo generico agli atti o alle pagine processuali senza riproduzione testuale può determinare l'inammissibilità.
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