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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20318/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati e un maggior reddito imponibile, con liquidazione di IRES, IRAP e sanzioni. La pretesa derivava da un accertamento induttivo fondato sulla percentuale di ricarico media applicata alle vendite di immobili, ritenendo antieconomica, in particolare, la vendita di undici appartamenti a prezzo complessivamente inferiore al costo risultante dalle rimanenze. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della notifica dell'appello e violazione delle norme processuali e della legge sulle notificazioni a mezzo posta, sostenendo che l'atto non fosse stato ritualmente notificato e che mancasse la prova della comunicazione di avvenuta notificazione; 2) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio e sull'onere della prova, perché la CTR avrebbe aderito all'operato dell'Ufficio senza verificare la credibilità degli elementi presuntivi e la razionalità della ricostruzione del reddito; 3) vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi relativi alla diversa ricostruzione degli imponibili e al valore degli immobili compravenduti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento prova la rituale consegna dell'atto al destinatario o al difensore domiciliatario fino a querela di falso; nella specie la notifica doveva considerarsi valida e non era necessaria la comunicazione informativa prevista per la consegna a persona diversa dal destinatario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in cassazione e, comunque, ha osservato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio fondato anche su presunzioni supersemplici con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma sostanzialmente volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    i motivi di ricorso erano prospettati come violazioni di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, ma due di essi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano alla rivalutazione del merito.

  • artt. 101, 149, 160 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della nullità della notifica dell'appello; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, sussistesse una nullità notificatoria.

  • artt. 1, comma 2, 16, commi 2 e 4, 20, comma 1, 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocati dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la censura fosse accolta.

  • artt. 7, ultimo comma, e 14, L. n. 890 del 1982

    la Corte ha affermato che la comunicazione informativa non era necessaria quando l'atto risulta validamente consegnato al destinatario o al difensore domiciliatario.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente dalla Corte rispetto all'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato dalla Corte come base normativa dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione; l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche supersemplici.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che, nel caso di omessa dichiarazione, il potere dell'Ufficio discende dall'art. 41.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'accertamento d'ufficio con presunzioni semplici/supersemplici comporta l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni anche prive dei requisiti ordinari nell'accertamento d'ufficio.

  • art. 1335 c.c.

    la trasmissione mediante raccomandata comporta presunzione di conoscenza dell'atto al suo arrivo all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, in assenza di querela di falso, fa piena prova della consegna dell'atto al destinatario o al difensore domiciliatario; la mancata indicazione della qualità del consegnatario o la mancata barratura di caselle formali non determinano, di per sé, nullità della notifica.
  • La comunicazione informativa prevista dalla disciplina delle notificazioni postali è necessaria solo quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario; non è richiesta quando la consegna sia validamente avvenuta al destinatario o al suo domiciliatario.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo inammissibili i motivi che mirano soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 e fondare la pretesa anche su presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando venga indicato uno specifico accadimento storico non valutato dal giudice; non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si chieda una mera rivalutazione delle circostanze già esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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