Cassazione Penale, Sentenza n. 15402/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della Corte di appello di Roma che ha disposto l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura distrettuale di Lisbona per traffico internazionale di stupefacenti, lamentando in particolare che la consegna è stata ordinata nonostante la pendenza in Italia di indagini sui medesimi fatti (procedimento presso la Procura DDA di Reggio Calabria, R.G.N.R. 2290/2023) e senza che la Corte di appello abbia compiuto la necessaria verifica sulla sussistenza di un "concreto interesse" italiano a esercitare la propria giurisdizione. Viene anche contestata la tempistica dell'esecuzione del MAE e la presunta compressione della difesa, nonché l'omessa valutazione delle conseguenze della pendenza di procedimenti italiani per gli stessi fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nella parte rilevante, ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge n. 69/2005. Ha affermato che, quando risulti la pendenza in Italia di indagini sullo stesso fatto, la Corte che decide sulla consegna deve preliminarmente verificare se esista un "concreto interesse" italiano tale da dimostrare la volontà di affermare la propria giurisdizione e, se del caso, rifiutare la consegna. Poiché la Corte di appello non ha esaminato la pendenza del procedimento di Reggio Calabria e non ha compiuto la verifica richiesta, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio con l'indicazione di accertare la sussistenza o meno di tale concreto interesse. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 1, lett. b); art. 19, comma 2; art. 22, comma 5
Art. 18-bis, comma 1, lett. b) prevede la causa facoltativa di rifiuto della consegna quando esistono indagini in Italia sullo stesso fatto: la sua applicazione richiede la verifica della sussistenza di un "concreto interesse" italiano, attestato dall'effettivo e pregresso esercizio di giurisdizione nazionale. L'art. 19, comma 2 consente che, in caso di condanna all'estero, la pena possa essere scontata in Italia in determinate condizioni. L'art. 22, comma 5 regola gli adempimenti di cancelleria in caso di annullamento e rinvio.
Ha introdotto modifiche che mantengono la possibilità facoltativa di rifiuto di consegna (richiamata in combinato con art. 18-bis della legge n. 69/2005); la Corte ne evidenzia l'effetto nella disciplina del motivo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato.
Decreto-Legge 22 gennaio 1993, n. 15 (convertito) - normativa sostanziale sugli stupefacenti
art. 21 e art. 24, lett. b) e c.; riferimento alla tabella 1-B
Indica le fattispecie e le aggravanti in relazione al traffico internazionale di stupefacenti per cui l'Autorità portoghese ha richiesto la consegna; la sentenza di merito si è basata sugli addebiti formulati con riferimento a tali norme.
Massime di principio
- Se in Italia vi sono indagini o un procedimento pendente sui medesimi fatti per i quali è richiesta la consegna tramite mandato di arresto europeo, il giudice chiamato a decidere sulla consegna deve verificare preliminarmente se sussiste un "concreto interesse" italiano, cioè elementi obiettivi che dimostrino l'effettivo esercizio della giurisdizione nazionale.
- La semplice esistenza di una notizia o di accertamenti non è automaticamente irrilevante: occorre valutare la consistenza delle indagini (es. procedimenti DDA, attività investigative significative) per stabilire se l'Italia intende realmente affermare la propria competenza.
- In presenza di una pendenza significativa di indagini italiane, la consegna al Paese richiedente può essere rifiutata o subordinata alla verifica delle condizioni che tutelino l'interesse italiano; se la Corte non compie detta verifica, la decisione di consegna può essere annullata in sede di legittimità e la causa rinviata perché il giudice di merito accerti il "concreto interesse".
- Questioni relative a ritardi nell'esecuzione del mandato di arresto europeo o alla rapidità del giudizio sulla consegna devono essere valutate alla luce della normativa procedurale vigente (legge n. 69/2005) e non sono di per sé determinanti se non accompagnate da violazioni sostanziali della disciplina sui motivi di rifiuto.
- Quando la consegna riguarda fatti commessi in tutto o in parte nello Stato italiano, la competenza e la tutela dell'interesse nazionale assumono rilievo prevalente e impongono una valutazione puntuale delle indagini italiane prima di decidere la consegna.
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