Cassazione Civile, Ordinanza n. 31425/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un comune aveva notificato a una società una maggiore IMU per l'anno d'imposta 2017 relativa a due fabbricati inseriti in un complesso di produzione di energia idroelettrica. La contribuente aveva impugnato l'accertamento, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano respinto integralmente o in parte le sue difese. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva adottato una decisione mista: aveva respinto l'appello con riguardo a un immobile e aveva sospeso il giudizio con riguardo all'altro, ritenendo pendente una controversia pregiudiziale sulla rettifica catastale di quest'ultimo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che nel processo tributario non è consentita una sospensione solo parziale del giudizio, perché il divieto di sentenze non definitive o parziali impone che il processo sia definito nella sua interezza oppure sospeso integralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che nel processo tributario il divieto di pronunce parziali o non definitive, posto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, impedisce anche la sospensione soltanto parziale del giudizio, poiché questa presuppone la decisione di una sola parte della domanda o di alcune domande. Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva illegittimamente deciso nel merito per un immobile e sospeso il processo per l'altro, in un giudizio unitario originato da un unico avviso di accertamento IMU. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
divieto di pronunce parziali o non definitive
nel processo tributario impedisce che il giudice decida solo su una parte della domanda o di alcune domande; il giudizio deve essere definito nella sua interezza
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa
la sospensione, nel processo tributario, può essere disposta solo in modo integrale e non parziale, perché la sospensione parziale presupporrebbe una decisione non definitiva vietata dall'art. 35
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione dello schema legale della decisione e il contrasto con il divieto di decisioni parziali integrano nullità della sentenza impugnata
art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla sospensione del processo tributario
art. 279 c.p.c.
richiamato in contrapposizione al regime eccezionale del processo tributario, che deroga a quello civile
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di sentenze non definitive o limitate ad alcune domande comporta che il giudizio debba essere definito unitariamente, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
- Di conseguenza, non è ammissibile una sospensione parziale del processo tributario quando la controversia sia introdotta con un unico atto impositivo e penda come giudizio unitario.
- La sospensione ex art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti, deve riguardare l'intero processo e non solo una parte della domanda; altrimenti il provvedimento si risolve in una decisione non definitiva vietata.
- La violazione del divieto di decisioni parziali nel processo tributario determina nullità della sentenza per error in procedendo.
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