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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27209/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Fallimento Tecno Petrol S.r.l. impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo di €2.154.370,00 disposto in relazione al presunto profitto del reato di autoriciclaggio. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) carenza o apparente motivazione sul fumus del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); 2) mancanza di motivazione sul periculum in mora (esigenze cautelari); 3) errata qualificazione del sequestro come sequestro per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater c.p., e in particolare contestazione della qualificazione della società come "schermo"; 4) difetto di motivazione del Tribunale del riesame rispetto alle doglianze già sollevate nell'appello cautelare e nella istanza di revoca.

La decisione

La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché il Fallimento non aveva dedotto in primo grado la mancanza di fumus e di periculum: in appello cautelare la cognizione è limitata alle questioni già dedotte nell'atto introduttivo (principio della "doppia devoluzione"). Il terzo motivo è stato dichiarato fondato nel primo profilo: il Tribunale del riesame ha qualificato il sequestro nei confronti della società come funzionale alla confisca per equivalente (art. 648-quater, comma 2, c.p.) in ragione della presunta natura di "società schermo", senza però chiarire se la richiesta del pubblico ministero in tal senso fosse stata formulata e se il G.i.p. l'avesse accolta nel provvedimento genetico. La Corte ha quindi rilevato omissione di chiarimenti che erano necessari prima di poter valutare la legittimità del sequestro e ha assorbito l'esame degli altri profili collegati. In conseguenza di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata (parzialmente) e il procedimento rinviato al giudice competente per gli ulteriori chiarimenti e il nuovo esame sulle questioni indicate.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    regime dell'appello cautelare; norma richiamata come titolo dell'impugnazione originaria

  • art. 321 cod. proc. pen.

    limiti al potere del giudice di modificare d'ufficio il petitum; obbligo di motivazione degli atti

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    nell'ammissibilità del ricorso per cassazione sono richiamati i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    delitto di autoriciclaggio e individuazione del profitto del reato; tema centrale nella valutazione del fumus

  • art. 648-quater cod. pen., comma 2

    prevede il sequestro per equivalente applicabile anche ai beni dell'ente qualora questo sia mero schermo; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda specifico petitum del P.M. e precisa accoglimento da parte del G.i.p.

  • art. 53 D.Lgs. 231/2001

    richiamato come base normativa usata nel provvedimento genetico per collegare la responsabilità dell'ente alla confisca

  • art. 19 D.Lgs. 231/2001

    prevede la confisca nei confronti dell'ente in caso di condanna; argomento usato dal Fallimento per sostenere l'irrilevanza del sequestro se non è stata esercitata l'azione ai sensi del d.lgs. 231/2001

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. 'Ellade', Sez. U. 'Gubert', Sez. U. 'Galati' e altre)

    richiami giurisprudenziali utilizzati per delimitare la portata della cognizione in appello cautelare, il principio della 'doppia devoluzione' e i limiti all'applicazione del sequestro per equivalente rispetto agli enti

Massime di principio

  • In un appello cautelare il giudice del riesame è vincolato alle questioni dedotte con l'istanza originaria: non si possono introdurre in fase di gravame questioni nuove non prospettate in primo grado (principio della doppia devoluzione).
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica richiede che il pubblico ministero chieda espressamente tale misura e che il G.i.p. l'abbia concretamente disposto; il giudice non può mutare d'ufficio il petitum senza esplicita richiesta del P.M.
  • Quando il sequestro è motivato come funzionale alla confisca per equivalente per soccombente "ente schermo", il provvedimento deve contenere chiari elementi che giustifichino la qualifica della società come schermo e il nesso con il profitto del reato; in mancanza di tali chiarimenti l'atto è vulnerabile.
  • Le questioni relative al fumus del reato e al periculum in mora devono essere esposte e discusse già nell'istanza di revoca/dissequestro se si vuole che il giudice del gravame le esamini; se non sollevate, possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
  • Se il giudice del riesame assume una diversa finalità o qualificazione del sequestro rispetto a quanto richiesto, la decisione può essere annullata e il procedimento rinviato per un nuovo esame che chiarisca il petitum e la sua accoglienza.

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