Cassazione Penale, Sentenza n. 27209/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Fallimento Tecno Petrol S.r.l. impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo di €2.154.370,00 disposto in relazione al presunto profitto del reato di autoriciclaggio. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) carenza o apparente motivazione sul fumus del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); 2) mancanza di motivazione sul periculum in mora (esigenze cautelari); 3) errata qualificazione del sequestro come sequestro per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater c.p., e in particolare contestazione della qualificazione della società come "schermo"; 4) difetto di motivazione del Tribunale del riesame rispetto alle doglianze già sollevate nell'appello cautelare e nella istanza di revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché il Fallimento non aveva dedotto in primo grado la mancanza di fumus e di periculum: in appello cautelare la cognizione è limitata alle questioni già dedotte nell'atto introduttivo (principio della "doppia devoluzione"). Il terzo motivo è stato dichiarato fondato nel primo profilo: il Tribunale del riesame ha qualificato il sequestro nei confronti della società come funzionale alla confisca per equivalente (art. 648-quater, comma 2, c.p.) in ragione della presunta natura di "società schermo", senza però chiarire se la richiesta del pubblico ministero in tal senso fosse stata formulata e se il G.i.p. l'avesse accolta nel provvedimento genetico. La Corte ha quindi rilevato omissione di chiarimenti che erano necessari prima di poter valutare la legittimità del sequestro e ha assorbito l'esame degli altri profili collegati. In conseguenza di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata (parzialmente) e il procedimento rinviato al giudice competente per gli ulteriori chiarimenti e il nuovo esame sulle questioni indicate.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
regime dell'appello cautelare; norma richiamata come titolo dell'impugnazione originaria
art. 321 cod. proc. pen.
limiti al potere del giudice di modificare d'ufficio il petitum; obbligo di motivazione degli atti
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
nell'ammissibilità del ricorso per cassazione sono richiamati i vizi di motivazione dedotti dal ricorrente
art. 648-ter.1 cod. pen.
delitto di autoriciclaggio e individuazione del profitto del reato; tema centrale nella valutazione del fumus
art. 648-quater cod. pen., comma 2
prevede il sequestro per equivalente applicabile anche ai beni dell'ente qualora questo sia mero schermo; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda specifico petitum del P.M. e precisa accoglimento da parte del G.i.p.
art. 53 D.Lgs. 231/2001
richiamato come base normativa usata nel provvedimento genetico per collegare la responsabilità dell'ente alla confisca
art. 19 D.Lgs. 231/2001
prevede la confisca nei confronti dell'ente in caso di condanna; argomento usato dal Fallimento per sostenere l'irrilevanza del sequestro se non è stata esercitata l'azione ai sensi del d.lgs. 231/2001
Giurisprudenza citata (Sez. U. 'Ellade', Sez. U. 'Gubert', Sez. U. 'Galati' e altre)
richiami giurisprudenziali utilizzati per delimitare la portata della cognizione in appello cautelare, il principio della 'doppia devoluzione' e i limiti all'applicazione del sequestro per equivalente rispetto agli enti
Massime di principio
- In un appello cautelare il giudice del riesame è vincolato alle questioni dedotte con l'istanza originaria: non si possono introdurre in fase di gravame questioni nuove non prospettate in primo grado (principio della doppia devoluzione).
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica richiede che il pubblico ministero chieda espressamente tale misura e che il G.i.p. l'abbia concretamente disposto; il giudice non può mutare d'ufficio il petitum senza esplicita richiesta del P.M.
- Quando il sequestro è motivato come funzionale alla confisca per equivalente per soccombente "ente schermo", il provvedimento deve contenere chiari elementi che giustifichino la qualifica della società come schermo e il nesso con il profitto del reato; in mancanza di tali chiarimenti l'atto è vulnerabile.
- Le questioni relative al fumus del reato e al periculum in mora devono essere esposte e discusse già nell'istanza di revoca/dissequestro se si vuole che il giudice del gravame le esamini; se non sollevate, possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
- Se il giudice del riesame assume una diversa finalità o qualificazione del sequestro rispetto a quanto richiesto, la decisione può essere annullata e il procedimento rinviato per un nuovo esame che chiarisca il petitum e la sua accoglienza.
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