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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22857/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di una società di costruzioni in relazione a una complessa operazione immobiliare: in sintesi, un terreno edificabile veniva trasferito alla società e, contestualmente o in sequenza collegata, la società assumeva l'impegno a trasferire cinque abitazioni da costruire sul medesimo terreno. La Commissione tributaria regionale aveva escluso che l'operazione integrasse una permuta, valorizzando la separatezza formale degli atti, la diversa epoca di stipulazione, la presenza di soggetti diversi, la diversa entità dei corrispettivi, la fideiussione e la ripartizione delle spese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 1472 c.c. e 6 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la qualificazione dell'operazione come permuta di bene presente con bene futuro e, conseguentemente, nel collocare il momento di esigibilità dell'IVA; con il secondo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR richiamato per relationem un precedente interno senza esporre un'autonoma e verificabile motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che il giudice di merito si era arrestato a una lettura formalistica e frammentata degli atti, senza verificare se la sequenza negoziale fosse unitaria e sorretta da una causa concreta di scambio tra terreno e appartamenti da edificare, rilevando che, ai fini IVA, occorre accertare il nesso sinallagmatico e il risultato traslativo dell'operazione, non la mera veste formale dei singoli atti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata perché la CTR dovrà riesaminare la fattispecie alla luce dei principi in tema di permuta di bene presente con bene futuro e di momento di effettuazione dell'operazione IVA. Sul secondo motivo ha affermato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se consente il controllo del ragionamento decisorio; nel caso concreto, il mero richiamo a una precedente pronuncia, senza indicazione del contenuto delle questioni esaminate e della loro identità con quelle del presente giudizio, integra motivazione apparente. La decisione è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1472 c.c.

    Richiamato per la disciplina della vendita di cosa futura e per la qualificazione dell'operazione come permuta di bene presente con bene futuro.

  • art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per individuare il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA, collegato alla cessione del terreno se lo scambio è unitario e sinallagmatico.

  • art. 11 d.P.R. n. 633 del 1972

    Rilevante perché le cessioni di beni effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni sono soggette a imposta separatamente; la Corte lo collega alla permuta e alla tassazione atomistica delle operazioni.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, a tutela del diritto a una decisione motivata e controllabile.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità della sentenza, unitamente alle altre norme processuali.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità della sentenza, unitamente alle altre norme processuali.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza e/o del procedimento.

Massime di principio

  • In materia IVA, la qualificazione di una complessa operazione immobiliare deve avvenire in base alla causa concreta e al nesso sinallagmatico effettivo tra le prestazioni, non sulla sola separatezza formale degli atti o sulla loro diversa cronologia.
  • La permuta di bene presente con bene futuro può sussistere anche quando l'operazione sia attuata mediante atti negoziali successivi o formalmente distinti, purché vi sia unità funzionale dello scambio tra terreno e appartamenti da edificare.
  • Ai fini dell'IVA, ciò che rileva è il momento di effettuazione dell'operazione e l'attribuzione dell'utilità economica corrispondente al bene futuro; se lo scambio è unitario, la cessione del bene presente può segnare il momento impositivo.
  • La diversità dei corrispettivi, la previsione di una fideiussione o la pattuizione di spese a carico di una sola parte non escludono di per sé la natura permutativa dell'operazione, se il regolamento negoziale complessivo resta improntato allo scambio tra prestazioni.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il rinvio consente di ricostruire il percorso argomentativo del giudice e di controllare l'identità tra le questioni esaminate nella decisione richiamata e quelle decise nella sentenza resa nel caso concreto; in difetto, la motivazione è apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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