Sentenza n. 7172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 16 giugno 2020 sul rimborso delle endoprotesi impiantate nel periodo 2010-2019, con richiesta di autocertificazione dei costi al lordo e al netto degli sconti e recupero degli sconti o degli scostamenti
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato la sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2265/2024, che aveva annullato la deliberazione regionale n. XI/3245 del 16 giugno 2020 per violazione delle garanzie partecipative. La Regione ha sostenuto che la deliberazione non avesse innovato il criterio di remunerazione delle endoprotesi, ma avesse soltanto avviato verifiche e recuperi di somme eventualmente percepite sulla base di rendicontazioni non corrispondenti ai costi effettivi, già da indicare al netto degli sconti; ha inoltre contestato la valutazione del pregiudizio per gli erogatori, richiamando quello arrecato alle risorse del Servizio sanitario regionale. L’ente sanitario appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e riproposto i motivi assorbiti: carenza del presupposto di fatto e falsa applicazione della disciplina regionale, perché gli sconti potevano essere riconosciuti successivamente, riferirsi a più dispositivi o ad attività non remunerata dal SSR e non determinavano automaticamente un indebito; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per mancanza di presupposti e motivazione di un eventuale intervento in autotutela; illogicità, contraddittorietà e sproporzione del recupero integrale degli sconti, anziché della sola differenza tra remunerazione erogata e spettante secondo il sistema tariffario; violazione di correttezza, affidamento e irretroattività, per l’incidenza su prestazioni già erogate e liquidate. Il testo non riferisce una decisione su tali motivi riproposti, essendo l’appello respinto sul tema assorbente della natura innovativa del criterio di recupero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha ritenuto che, anche ammettendo che gli erogatori dovessero fin dall’origine rendicontare i costi al netto degli sconti, la deliberazione del 2020 non si limitasse a rettificare i dati per ricalcolare il costo medio regionale e le tariffe integrative. Per gli anni 2010-2018 essa disponeva il recupero dell’intero valore degli sconti e, per il 2019, dello scostamento tra i dati del flusso informativo e quelli autocertificati: un criterio diverso dal sistema previgente, basato su tariffe standardizzate determinate applicando una percentuale al costo medio regionale. La Regione avrebbe dovuto ricalcolare il costo medio e le tariffe e recuperare l’eventuale differenza tra quanto erogato e quanto dovuto secondo le nuove elaborazioni. La natura eventuale del recupero non mutava il criterio adottato. È stata disposta la compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La Regione appellante non contesti l’applicabilità, in astratto, dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 alla fattispecie in esame, né deduca che la natura generale dell’atto impugnato fosse di per sé idonea ad escludere le garanzie partecipative.
La sentenza prende atto che l’appello non mette in discussione l’applicabilità astratta delle garanzie partecipative né invoca la natura generale dell’atto per escluderle; la controversia viene risolta, invece, sulla natura innovativa del criterio di recupero.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le attività assistenziali (fatte salve le eccezioni di cui al comma 2) sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
La remunerazione delle strutture sanitarie si fonda, per le attività assistenziali, su tariffe predefinite per prestazione, nell’ambito del finanziamento globale determinato secondo la disciplina richiamata.
art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012
L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
La remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo è consentita nei casi specifici e circoscritti individuati e regolamentati dagli accordi interregionali indicati dalla norma.
Massime di principio
- Quando un sistema di remunerazione sanitaria riconosce tariffe standardizzate calcolate applicando una percentuale a un costo medio regionale, la successiva emersione di sconti sui dispositivi non consente di recuperare automaticamente l’intero ammontare degli sconti: per mantenere continuità con il criterio originario occorre ricalcolare il costo medio e le tariffe, recuperando l’eventuale differenza tra quanto erogato e quanto risulta dovuto in base alle nuove elaborazioni.
- La qualificazione di un intervento amministrativo come mera verifica o rettifica dei dati non è decisiva quando il suo contenuto dispone il recupero secondo un parametro economico diverso da quello sul quale era fondato il sistema di remunerazione vigente.
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