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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - mancata notifica al soggetto fallito - profili processuali e sostanziali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2009 che contestava maggior reddito di impresa (e riflessi IVA) determinato in base a indagini finanziarie e movimentazioni bancarie. Il ricorrente eccepiva la nullità dell'accertamento per mancata notifica all'ex amministratore (fallito) e contestava la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare (sosteneva che avrebbe dovuto agire il curatore fallimentare). Sul merito il contendere riguardava la qualificazione e la giustificazione delle movimentazioni bancarie e la rilevanza di alcune operazioni (es. vendita di una nave) rispetto all'esercizio 2009.

La decisione

La CTP di Genova aveva accolto il ricorso; in appello l'Agenzia ha chiesto l'inammissibilità per difetto di legittimazione e la conferma dell'accertamento. La CTP/CTR ha ritenuto infondato l'appello dell'Agenzia: ha affermato che la mancata notifica dell'atto impositivo al soggetto fallito non comporta la nullità dell'atto nel processo promosso dalla curatela ma incide solo sull'efficacia/definitività dell'accertamento nei confronti del fallito; ha inoltre ritenuto che il sig. F avesse interesse e legittimazione a partecipare (il curatore aveva di fatto lasciato la possibilità all'ex amministratore di agire) e che la notifica era pervenuta alla curatela. Sul merito ha ritenuto che le movimentazioni bancarie e le operazioni contestate fossero state adeguatamente giustificate con documentazione (anticipi bancari, finanziamenti da collegata, note di credito, buste paga, fatture) e ha annullato l'avviso di accertamento con motivazione diversa da quella di primo grado. L'appello dell'Agenzia è stato respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1 n. 2

    Norma richiamata dall'Ufficio per giustificare l'integrazione del reddito sulla base di movimenti bancari; la Commissione ha ritenuto però che l'Ufficio non avesse contestato in modo specifico tutte le giustificazioni prodotte e che le operazioni risultassero spiegate tramite documentazione (anticipi, finanziamenti, ecc.).

  • D.P.R. 633/1972, art. 51, comma 2

    Richiamata per profili IVA collegati al maggior imponibile; usata dall'Ufficio nell'accertamento ma la Corte ha valutato insufficiente la contestazione specifica degli elementi prodotti dal contribuente.

  • D.P.R. 600/1973, art. 60, lett. 2

    Norma citata dall'Ufficio relativa alla perfezione della notifica presso la sede sociale in caso di irreperibilità; la CTR ha ritenuto prevalente la notifica effettuata alla curatela e ha escluso rilievo decisivo alla notifica tentata presso la sede della società fallita.

  • Legge Fallimentare, art. 43

    Norma richiamata in tema di rappresentanza processuale del curatore; la Corte ha affermato che, pur essendo il curatore il titolare dell'azione, il fallito non perde la qualità di soggetto passivo tributario e può avere interesse ad agire quando il curatore non si attiva o lascia libertà al fallito.

  • D.P.R. 602/1973, art. 36

    Richiamata in ordine a responsabilità a carico degli amministratori; la legittimazione dell'ex amministratore è stata valutata anche alla luce delle responsabilità tributarie previste dalla norma.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 6476/2007

    Principio richiamato: la mancata notifica dell'atto impositivo al contribuente fallito non incide sul processo promosso dalla curatela, ma comporta l'inefficacia/assenza di definitività dell'atto nei confronti del fallito.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 5392/2015

    Conferma del principio secondo cui un avviso non notificato all'amministratore di società fallita ma solo al curatore non produce definitività nei confronti del fallito.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 9434/2014

    Richiamata per affermare che il fallito non è privato della qualità di soggetto passivo e resta esposto agli effetti della definitività dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di accertamento al curatore della procedura fallimentare, quando effettuata correttamente, consente lo svolgimento del processo tributario promosso dalla curatela: la mancata notifica diretta al fallito non produce automaticamente la nullità dell'atto in sede processuale ma incide sull'efficacia/definitività dell'atto nei confronti del fallito medesimo.
  • Il fallito conserva la qualità di soggetto passivo tributario e, se il curatore non esercita l'azione (ovvero manifesta di non voler impugnare), l'ex amministratore o il fallito possono avere interesse ad agire / partecipare al giudizio quando vi sia stata una manifestazione di disponibilità da parte della curatela o quando siano stati coinvolti nel contraddittorio.
  • La notifica tentata presso la sede della società già fallita è in genere irrilevante se si dimostra che la notifica è stata regolarmente eseguita alla curatela: la correttezza della notifica deve essere valutata nel suo complesso e in relazione alla situazione di fatto (fallimento).
  • Sui profili di merito, l'Ufficio deve formulare contestazioni specifiche e proporzionate: semplici censure generiche sulle 'argomentazioni logiche' del contribuente non sono sufficienti a sorreggere un aumento di imponibile fondato su ricostruzioni da movimenti bancari; la produzione di documentazione bancaria, contratti, note di credito, buste paga e fatture può giustificare le operazioni e condurre all'annullamento dell'accertamento se le giustificazioni sono congrue.
  • Se la curatela non dispone della documentazione necessaria per fornire le giustificazioni richieste dall'art. 32 DPR 600/73, il curatore deve attivare gli amministratori o gli aventi causa per ottenere i chiarimenti necessari; l'assenza di tali iniziative può essere rilevante a favore del contribuente che poi produca i documenti in giudizio.
  • In contestazioni basate su indagini finanziarie, la prova a carico dell'Amministrazione deve essere puntuale: la semplice constatazione di movimentazioni non giustificate è meno efficace quando il contribuente deposita documentazione che giustifica ingressi e uscite (anticipi, finanziamenti, accrediti di collegate, documentazione retributiva e fatture).

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