Cassazione Penale, Sentenza n. 21995/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per reati di bancarotta per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare: 1) la prescrizione dei delitti contestati; 2) la erronea ritenuta colpevolezza del prevenuto (doglianze sui fatti e sulla motivazione); 3) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che si riducono a doglianze in fatto sulla motivazione della responsabilità e il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena per mancanza di manifeste aporie logiche. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 (che ha inciso sul calcolo delle pene accessorie fallimentari), la determinazione della durata delle pene accessorie ha comportato il verificarsi della prescrizione dei reati; i reati si sono pertanto estinti e la condanna è stata annullata per prescrizione.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018
La pronuncia ha inciso sul computo della durata delle pene accessorie fallimentari; come conseguenza il periodo utile ai fini della prescrizione va ricalcolato alla luce di quella decisione, potendo determinare l'estinzione per prescrizione dei reati già giudicati.
Divieto di riesame dei fatti in sede di legittimità
La Corte di Cassazione non può sindacare nuovamente le valutazioni di fatto e le scelte probatorie delle giudici di merito; i motivi che si riducono a doglianze sul fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
Valutazione della sospensione condizionale della pena (principio di sindacabilità limitata)
Il diniego della sospensione condizionale della pena è sindacabile in Cassazione solo se il ricorso dimostra aporie logiche manifeste nella decisione di merito; in assenza di ciò il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che consistono soltanto in doglianze sui fatti o sulla motivazione: tali profili devono essere contestati con mezzi idonei in sede di merito.
- I motivi relativi alla sospensione condizionale della pena sono esaminabili in sede di legittimità solo se mostrano palesi contraddizioni o aporie logiche nella decisione di merito.
- Una pronuncia costituzionale che modifica il calcolo delle pene accessorie può avere effetto retroattivo sul termine di prescrizione: va sempre ricalcolato il dies a quo e la durata utile, perché ciò può determinare l'estinzione del reato.
- Se, a seguito di ricalcolo conforme a un nuovo indirizzo normativo o costituzionale, i reati risultano prescritti, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione.
- Per ottenere il riesame in Cassazione è strategico sollevare questioni di diritto chiare e puntuali (anche costituzionali) e non limitarsi a doglianze di fatto.
- In impugnazione è importante specificare l'effetto pratico delle norme invocate (ad es. sul computo delle pene accessorie) per mostrare il nesso con la prescrizione e ottenere un esito favorevole.
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