Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 747/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di complessivi 1.500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione di una sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2022/2023, complessivi 1.500 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione alla decisione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato che erano stati caricati 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, mentre restavano da attribuire ulteriori 1.000 euro. Ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso nella parte relativa all'importo di 500 euro già caricato, rilevando l'esecuzione parziale sopravvenuta. Per la parte residua ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori e gli interessi legalmente dovuti. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e la legge. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, utilizzata nel titolo giudiziale quale modalità di corresponsione delle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, la cui quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione in base al titolo e alla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese processuali e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario, l'esecuzione parziale sopravvenuta determina l'improcedibilità limitatamente alla parte già adempiuta, mentre il giudice deve accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento per la parte residua.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, la cui esistenza e consistenza discendono dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già compiuti; il giudice dell'ottemperanza deve pertanto limitarsi a consentire il soddisfacimento del diritto riconosciuto.
  • I conteggi degli interessi e del capitale residuo predisposti dal creditore non vincolano l'amministrazione debitrice né il giudice dell'ottemperanza, dovendo la misura e la decorrenza degli accessori essere verificate alla luce del titolo e dei parametri legali applicabili.
  • Prima di avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo giudiziale notificato a un'amministrazione dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente pubblico nell'ambito dei compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.