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Ordinanza

Ordinanza n. 4122/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento - del provvedimento definitivo di revoca della misura di protezione personale corrispondente al 4° livello di rischio “tutela su auto non protetta” disposta dall’UCIS nei confronti del ricorrente, oggetto della mera comunicazione informativa di cui al verbale redatto e consegnato all’interessato dalla Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego di -OMISSIS- del 3 giugno 2026; - dello stesso verbale redatto in data 3 giugno 2026 con cui la Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego di -OMISSIS- comunica che l’UCIS ha revocato la misura di protezione con decorrenza dallo stesso 3 giugno 2026 ore 16:30; - della nota della Prefettura di Catanzaro – Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. -OMISSIS-/2026/S.d.S./R del 20 aprile 2026, notificata il 23/04/2026, con cui si comunicava ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca della misura tutoria in favore del ricorrente; - in generale di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali del procedimento impugnato, comunque lesivi degli interessi del ricorrente, anche non ancora noti, ivi compresi gli atti e provvedimenti degli Uffici della Prefettura di Catanzaro e di Bologna, con cui, ciascuna, per quanto di competenza, ha proposto la revoca della misura di protezione, i verbali delle riunioni dell’UCIS e della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di Sicurezza Personale di cui si avvale l’UCIS con cui tale Ufficio avrà comunicato alla Prefettura di Catanzaro e di Bologna che non sarebbero più sussistenti le condizioni che avevano suggerito il conferimento della misura di protezione corrispondente al 4° livello di rischio “tutela su auto non protetta”, ogni nota informativa, parere tecnico, analisi o comunicazione redatta o intercorsa tra il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Catanzaro, la Prefettura di Bologna e la Guardia di Finanza – Compagnia Pronto Impiego di -OMISSIS-, con cui sarebbe stata effettuata ogni successiva rivalutazione o aggiornamento della posizione del ricorrente rispetto alla valutazione del livello di rischio effettuata in sede di concessione della misura tutoria di 4° livello, l’eventuale provvedimento con cui l’Amministrazione ha preso in carico e valutato le memorie, osservazioni e documenti presentati dal ricorrente in risposta al suddetto preavviso di revoca, tutti anch’essi di estremi ignoti; - il diniego di accesso agli atti della Prefettura di Bologna, prot. n. -OMISSIS- del 11/06/2026, con cui è stata rigettata la richiesta del ricorrente di accesso agli atti del procedimento definito con la revoca della misura di protezione formulata al fine di prendere visione del provvedimento di revoca e delle motivazioni della stessa revoca.​

Giustizia amministrativa202606874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della misura di protezione personale di quarto livello, consistente nella tutela su auto non protetta, comunicata il 3 giugno 2026, nonché diniego di accesso agli atti del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di protezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di revoca della misura di protezione personale disposta dall’UCIS, la comunicazione della Guardia di Finanza relativa alla revoca con decorrenza dal 3 giugno 2026, l’avvio del procedimento di revoca comunicato dalla Prefettura di Catanzaro, gli atti presupposti e istruttori delle Prefetture, dell’UCIS, del Ministero dell’Interno e della Guardia di Finanza, nonché il diniego di accesso agli atti adottato dalla Prefettura di Bologna. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione della revoca, prospettando l’esigenza di tutela della sicurezza e dell’incolumità personale del ricorrente.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento di revoca. Ne consegue il ripristino immediato della misura di protezione personale di quarto livello. La decisione cautelare è stata fondata sulla preminenza dell’interesse alla sicurezza e all’incolumità personale del ricorrente, senza anticipare la valutazione definitiva sulla legittimità della revoca. Il Presidente della Sezione dovrà fissare, ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a., l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per l’accoglimento della tutela cautelare e per la rimessione al Presidente della Sezione della fissazione dell’udienza pubblica di merito.

  • art. 7 l. 241/1990

    La norma è richiamata in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della misura di protezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente e dei luoghi indicati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando sia in gioco la sicurezza e l’incolumità personale del destinatario di una misura di protezione, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente la revoca della misura e disporne il ripristino immediato, impregiudicata la decisione sul merito della legittimità dell’atto.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non comporta anticipazione definitiva del giudizio di legittimità sulla revoca, quando l’ordinanza dichiari espressamente impregiudicata ogni valutazione sul merito.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a., l’accoglimento della tutela cautelare può essere accompagnato dalla rimessione al Presidente della Sezione della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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