Cassazione Penale, Ordinanza n. 11723/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, l'elemento soggettivo del dolo e la valutazione delle prove. La Corte ha rilevato che le censure erano, da un lato, riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, finalizzate sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, esse erano generiche perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 316-ter c.p.
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma la richiama come base della decisione di merito impugnata.
art. 616 c.p.p.
È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non possono essere dedotte in cassazione doglianze che, sotto l'apparenza di vizi di legittimità, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura è generica quando non individua in modo puntuale le ragioni di erroneità della decisione impugnata e non si misura con il percorso argomentativo della sentenza di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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