Cassazione Civile, Ordinanza n. 11264/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte della società ricorrente, intervenuta nelle more del giudizio, e dell'accettazione della rinuncia da parte del difensore del controricorrente, rilevando inoltre l'esistenza di un accordo conciliativo tra le parti. Il processo viene quindi dichiarato estinto, con compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo sindacale del 1 marzo 2006 applicato in ambito lavoristico. Il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del punto 7 dell'accordo per contrasto con l'art. 19 della legge n. 25/1955, ritenendo inderogabile l'equiparazione ivi prevista tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato il suo appello, mentre il lavoratore aveva resistito con controricorso. Nelle more, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo l'estinzione del giudizio, a seguito di un precedente accordo conciliativo tra le parti.
Norme richiamate
art. 19 della legge n. 25/1955
richiamato come norma inderogabile, posta a presidio dell'equiparazione tra periodi di apprendistato e periodo di lavoro ordinario, rilevante ai fini della valutazione di validità dell'accordo sindacale.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione validamente accettata dalla controparte, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta conciliazione tra le parti può accompagnarsi alla rinuncia al ricorso e giustificare la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
- La qualificazione della disciplina pattizia deve misurarsi con eventuali norme imperative che rendano inderogabili determinati criteri di computo o equiparazione dei periodi lavorativi.
Come è indicizzato
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