Sentenza n. 5459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez, quinta ter, del 22 settembre 2025, n. 16438, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di ritiro di un precedente diniego del GSE relativo a titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado con un unico motivo, sostenendo che l’art. 20 della legge n. 241/1990 sarebbe applicabile anche al riesame richiesto ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, poiché tale riesame non costituirebbe esercizio di un potere di autotutela o di altro potere di secondo grado, ma una nuova valutazione fondata su presupposti diversi. Ha inoltre dedotto che l’esclusione del silenzio-assenso prevista dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 per gli atti e provvedimenti riguardanti l’ambiente dovrebbe essere interpretata restrittivamente. Secondo l’appellante, la domanda riguardava soltanto la spettanza dei titoli di efficienza energetica per un intervento già realizzato e non l’adozione di misure suscettibili di incidere direttamente sull’ambiente; gli effetti dell’eventuale riconoscimento avrebbero riguardato esclusivamente il patrimonio dell’impresa. Il GSE ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, ne ha sostenuto l’infondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha presciso dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, ritenendo l’appello infondato nel merito. Ha confermato che il silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti concernenti l’ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e agli incentivi per l’efficientamento energetico, poiché tali procedimenti rientrano nella materia ambientale, espressamente esclusa dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990. La riconduzione alla materia ambientale dipende dalla finalità degli incentivi, diretti al contenimento dell’impiego di materie prime e alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, in attuazione di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dagli impegni internazionali in materia ambientale. Il fatto che l’intervento fosse già stato eseguito e che l’istanza riguardasse il successivo riconoscimento dei titoli non modifica tale qualificazione, poiché la pertinenza alla materia ambientale dipende dalla finalità della disciplina incentivante e non dal momento in cui l’incentivo viene riconosciuto. È rimasta quindi assorbita ogni ulteriore questione sull’applicabilità del silenzio-assenso ai provvedimenti di secondo grado. L’appello è stato respinto e le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio-assenso non si applica agli atti e provvedimenti riguardanti, tra l’altro, la materia ambientale.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020
Costituiva la base normativa dell’istanza di riesame presentata al GSE, ma non è stata ritenuta idonea a rendere applicabile il silenzio-assenso in una materia esclusa dall’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Richiamato in relazione alla successiva domanda di decurtazione dell’incentivo presentata al GSE; il riferimento non ha inciso sulla decisione di merito.
d.lgs. 28/2011
Attua la direttiva europea sulle energie rinnovabili e costituisce il quadro normativo nel quale si colloca la disciplina degli incentivi per l’efficientamento energetico, ricondotta dal giudice alla materia ambientale.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per escludere, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per il rinvio dell’udienza richiesto dall’appellante.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della legge n. 241/1990 non si applica ai procedimenti concernenti l’ottenimento o il mantenimento di incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico, in quanto tali procedimenti rientrano nella materia ambientale esclusa dal comma 4 della stessa disposizione.
- La disciplina degli incentivi per l’efficientamento energetico appartiene alla materia ambientale quando è funzionale al contenimento dell’impiego di materie prime e alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche se l’atto richiesto riguarda esclusivamente il riconoscimento economico dell’incentivo.
- La qualificazione ambientale del procedimento incentivante non muta per il fatto che l’intervento agevolato sia già stato realizzato e che l’istanza successiva riguardi soltanto il riconoscimento o la spettanza dei titoli di efficienza energetica: rileva la finalità complessiva della disciplina, non il momento del riconoscimento dell’incentivo.
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