Cassazione Civile, Ordinanza n. 21615/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TOSAP relativo all’occupazione, nell’anno 2005, di marciapiedi cittadini mediante strutture metalliche impiegate per lavori edili su un edificio di civile abitazione di proprietà dell’ente. In primo grado il ricorso dell’ente era stato accolto; la società concessionaria aveva poi proposto appello. La decisione di merito resa in appello aveva confermato l’esenzione dal tributo in favore dell’ente, valorizzandone la natura pubblica e non economica e ritenendo applicabile l’esenzione ratione subiecti. Successivamente, su ricorso della concessionaria, la Corte di cassazione aveva cassato quella sentenza e deciso la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso dell’ente. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c., l’ente ha dedotto errore di fatto revocatorio: la sentenza n. 520/2022 avrebbe erroneamente supposto che l’area occupata fosse suolo pubblico, mentre non era controverso che essa fosse di proprietà dell’ente; inoltre avrebbe deciso nel merito senza considerare che la questione, decisiva, della sussistenza di una servitù di pubblico passaggio sull’area era rimasta assorbita in appello e avrebbe dovuto essere riesaminata nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della sola ratio relativa all’esenzione soggettiva. La parte ha richiamato anche precedenti conformi resi tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo effettivamente sussistente l’errore percettivo dedotto. Ha osservato che la sentenza n. 520/2022 aveva deciso la causa nel merito senza considerare che la cassazione della decisione d’appello, limitata al profilo dell’esenzione dal pagamento della TOSAP, aveva determinato la reviviscenza della questione non esaminata in appello relativa all’eventuale servitù di pubblico passaggio o agli usi civici sull’area occupata. Perciò ha revocato la precedente sentenza nella parte rescindente in cui aveva deciso nel merito e, in sede rescissoria, ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida la questione rimasta pendente e regoli anche le spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio utilizzato per proporre revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore dedotto è qualificato come errore di fatto revocatorio, fondato sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte richiama il potere di decidere la causa nel merito solo nei limiti in cui non residuino questioni di fatto o di merito non esaminate e ancora da decidere.
art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993
È la norma di esenzione invocata dall’ente per sostenere la non debenza della TOSAP.
art. 42 del regolamento comunale
È richiamato quale ulteriore fonte regolamentare di esenzione.
art. 38, comma 3, d.lgs. 507/1993
È evocato dalla ricorrente come disposizione applicabile in caso di area soggetta a servitù di pubblico passaggio.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio sussiste quando la decisione di legittimità sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità risulti incontrovertibilmente esclusa dagli atti di causa, purché il fatto non abbia costituito oggetto di controversia o di valutazione giuridica.
- Se una sentenza di appello è cassata solo su una delle rationes decidendi che sorreggevano l’esito favorevole a una parte, le questioni devolute ma non esaminate dal giudice d’appello non si estinguono: esse rivivono e devono essere decise dal giudice di rinvio.
- La Corte di cassazione non può decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. quando, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, restino questioni di merito non definite e ancora necessarie per la decisione della lite.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello non integra necessariamente vizio decisorio quando la sua trattazione sarebbe divenuta superflua per effetto dell’accoglimento di altra autonoma questione idonea da sola a definire integralmente il giudizio in favore della stessa parte.
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