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Sentenza

Sentenza del 24/09/2019 n. 23673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, sostenendo che il terreno non fosse edificabile ai fini tributari. L'area, pur inserita nel PRG comunale in zone astrattamente edificabili, era gravata da un vincolo regionale di inedificabilità assoluta ed era in gran parte destinata a verde pubblico, con una porzione ricadente in zona agricola. In Cassazione il contribuente ha inoltre dedotto l'omessa considerazione di un precedente giudicato favorevole relativo allo stesso terreno e all'altro comproprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Comune perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. Ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che i vincoli regionali di inedificabilità assoluta prevalgano sulle previsioni del PRG comunale e che la destinazione a verde pubblico, quando preclude ai privati le trasformazioni riconducibili all'edificazione, escluda la natura edificabile del terreno ai fini ICI. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito e senza statuizione sulle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere notificato entro il termine processuale previsto; la notificazione tardiva ne determina l'inammissibilità.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente sottoposte al suo esame; il motivo relativo all'omessa pronuncia è stato tuttavia assorbito.

  • Artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

    Riguardano l'efficacia del giudicato sostanziale e processuale; la questione del giudicato esterno è rimasta assorbita perché la controversia è stata definita sulla base dei motivi di merito.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. b)

    Ai fini ICI, la qualificazione di area fabbricabile richiede una concreta possibilità giuridica di edificazione. I vincoli assoluti di inedificabilità e la destinazione a verde pubblico che impedisce l'edificazione escludono tale qualificazione.

  • Legge n. 1150 del 1942, art. 7

    È stato richiamato in relazione alla pianificazione urbanistica e alla qualificazione delle aree secondo gli strumenti urbanistici.

  • D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 145, comma 3

    Le previsioni dei piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni [...] e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.

    Le prescrizioni della pianificazione paesaggistica regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali. Pertanto, un vincolo regionale assoluto può escludere la natura edificabile dell'area anche se il PRG la qualifica diversamente.

  • Cass. Sezioni Unite n. 25506 del 2006

    L'inclusione dell'area nel PRG come edificabile è normalmente sufficiente ai fini ICI anche senza strumenti attuativi; tale principio non elimina però la rilevanza di vincoli regionali o paesaggistici prevalenti e assoluti.

Massime di principio

  • L'inserimento di un terreno nel PRG come area edificabile non determina automaticamente la sua imponibilità come area fabbricabile: occorre verificare l'intero quadro della pianificazione territoriale, compresi i piani regionali e paesaggistici.
  • I vincoli specifici o parziali che riducono la possibilità di edificare incidono normalmente sul valore venale e quindi sulla base imponibile, ma non escludono necessariamente la natura edificabile.
  • Un vincolo assoluto di inedificabilità, soprattutto se imposto da uno strumento regionale o paesaggistico prevalente sul PRG, esclude invece la qualificazione fiscale del terreno come area fabbricabile.
  • La destinazione a verde pubblico può escludere l'edificabilità ai fini ICI quando impedisce ai proprietari privati qualsiasi trasformazione del suolo riconducibile tecnicamente all'edificazione.
  • Per contestare un'imposta fondata sull'edificabilità è essenziale produrre il certificato di destinazione urbanistica e dimostrare la portata concreta e assoluta dei vincoli applicabili alla specifica particella.
  • La verifica deve essere effettuata per ciascuna porzione del terreno: se il fondo ha destinazioni urbanistiche diverse, la tassazione può richiedere una distinzione tra aree effettivamente edificabili e aree non edificabili.

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