Sentenza del 26/02/2018 n. 137 - Comm. Trib. Prov. Torino
CONTENZIOSO Ricorso contro diniego di definizione agevolata - Difetto di interesse ad agire Ricorso contro diniego di definizione agevolata - Sopravvenuta possibilità di ripresentare la domanda di definizione - Difetto di interesse ad agire - Improcedibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La nuova facoltà di presentare nuovamente la domanda ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale di una decisione sul precedente diniego.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 193/2016, contestando il mancato accesso alla procedura. Nel corso del giudizio è tuttavia sopravvenuta la possibilità, prevista dall'art. 1, comma 4, del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, di ripresentare la domanda di definizione agevolata.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
Richiede che chi agisce o resiste in giudizio abbia un interesse concreto e attuale alla decisione. Se, durante il processo, viene meno l'utilità della pronuncia, il ricorso diventa improcedibile.
Art. 6 D.L. 193/2016
Prevedeva la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e costituiva la base normativa della domanda originaria del contribuente.
Art. 1, comma 4, D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017
Ha consentito ai soggetti interessati di ripresentare la richiesta di definizione agevolata, facendo venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sul precedente diniego quando la nuova domanda risultava concretamente praticabile.
Massime di principio
- L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
- Se una modifica normativa consente di ottenere lo stesso risultato mediante una nuova domanda amministrativa, il ricorso contro il precedente diniego può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La possibilità di ripresentare la domanda non comporta automaticamente l'accoglimento della nuova richiesta: il contribuente dovrà rispettare i requisiti e le scadenze previsti dalla disciplina sopravvenuta.
- In situazioni analoghe occorre verificare se la nuova procedura offra una tutela effettiva e concreta; in caso positivo, la prosecuzione del giudizio sul vecchio diniego può non avere più utilità pratica.
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