Sentenza del 03/05/2019 n. 11666 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'INVIM straordinaria 1991, sostenendo, da un lato, che l'atto di appello nel precedente giudizio non le fosse stato validamente notificato e che, quindi, la sentenza regionale fosse stata pronunciata in violazione del contraddittorio; dall'altro, ha contestato la propria legittimazione passiva, affermando che l'obbligazione tributaria gravasse sulla società N., dalla cui scissione essa era derivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non poteva essere fatto valere impugnando la successiva cartella, poiché eventuali vizi di notificazione e di contraddittorio della precedente sentenza dovevano essere dedotti nei termini e con i mezzi di impugnazione propri contro quella sentenza. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione della legittimazione passiva era già stata definitivamente decisa dalla sentenza relativa all'avviso di liquidazione, ormai passata in giudicato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, data la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre disposto il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 24 Cost.
Tutela il diritto di difesa, ma la relativa violazione deve essere fatta valere attraverso il corretto mezzo di impugnazione e nei termini previsti.
Art. 101 c.p.c.
La decisione resa in violazione del contraddittorio è affetta da nullità; tale vizio deve essere dedotto mediante l'impugnazione della sentenza e non può essere fatto valere per la prima volta contro un atto successivo, come la cartella di pagamento.
Legge n. 890 del 1982, art. 7
Disciplina le modalità di notificazione a mezzo posta; eventuali irregolarità della notificazione dell'atto processuale devono essere contestate nell'ambito dell'impugnazione della decisione cui l'atto si riferisce.
Art. 2503 c.c.
Riguarda la responsabilità connessa alle operazioni di fusione e scissione; nel caso concreto, la relativa questione è stata ritenuta ormai coperta dal giudicato.
Art. 2506 c.c.
Disciplina la scissione societaria e i suoi effetti; non era più possibile riesaminare l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta dopo la definitività della precedente sentenza.
Art. 324 c.p.c.
Definisce il passaggio in giudicato formale della sentenza non più impugnabile; la precedente decisione sull'avviso di liquidazione era divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Art. 2909 c.c.
Attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza definitiva, impedendo di rimettere in discussione tra le stesse parti le questioni già decise.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, improcedibile o integralmente infondata.
Massime di principio
- I vizi di notificazione o di contraddittorio di una sentenza devono essere contestati impugnando direttamente quella sentenza, entro i termini previsti; non possono essere fatti valere per la prima volta contro la successiva cartella di pagamento.
- Quando una sentenza sull'avviso di accertamento o di liquidazione diventa definitiva, le questioni da essa decise, compresa l'individuazione del soggetto passivo, sono coperte dal giudicato e non possono essere riesaminate in un successivo giudizio sulla cartella.
- Il giudizio sulla cartella di pagamento non è, di regola, lo strumento per riaprire il merito della pretesa tributaria già definita con una sentenza passata in giudicato.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione o della sentenza è rilevante: la nullità deve essere fatta valere tramite i normali mezzi di impugnazione, mentre non è sufficiente allegarla in un procedimento successivo.
- Prima di contestare una cartella occorre verificare se l'atto presupposto sia già stato impugnato e definitivamente deciso; in tal caso, le contestazioni devono riguardare vizi propri della cartella o fatti successivi, non questioni già coperte dal giudicato.
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