Cassazione Penale, Sentenza n. 28469/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per i reati di rapina aggravata, rapina impropria aggravata e porto abusivo di armi. Il ricorrente censura la motivazione per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità", sostenendo che gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico, ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.) sarebbero stati idonei a contenere le esigenze cautelari. Deduce inoltre che la negazione dei domiciliari sarebbe illegittima perché basata su circostanze personali (assenza di occupazione e di fissa dimora) senza valutare la disponibilità del padre a ospitarlo; rileva altresì l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, invocando la sua quasi incensuratezza e l'esito negativo delle perquisizioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e genericità delle censure: il ricorrente non ha efficacemente contestato l'ordito argomentativo del giudice di merito (dichiarazioni e riconoscimenti fotografici delle persone offese, coerenza delle fonti). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari non sulla base della mancanza di titolo di abitazione o di condizioni economiche, ma per l'inaffidabilità e l'incapacità di autocontenimento del soggetto emerse dalle modalità della condotta (uso di arma, gravi minacce, ferimento), dunque la difesa non ha confutato specificamente tali argomentazioni. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata altresì disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina le modalità applicative degli arresti domiciliari con strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico). Il ricorrente invoca la norma per sostenere l'idoneità dei domiciliari; la Corte però osserva che il giudice di merito ha valutato l'inaffidabilità personale e la pericolosità emersa dai fatti, ritenendo comunque inidonei i domiciliari malgrado le possibilità di controllo tecnico.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la remissione in libertà. La Corte ha ordinato tale trasmissione.
Giurisprudenza di legittimità (orientamenti citati)
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007 (Tasca); Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti); Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi); Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo)
Principi richiamati riguardano: (i) la necessità di specificità dei motivi di impugnazione in Cassazione; (ii) il limite dell'ammissibilità del ricorso per le misure cautelari, che richiede denuncia di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione e non la semplice diversa valutazione dei fatti; (iii) la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso quando manca correlazione tra i motivi posti a fondamento dell'impugnazione e le ragioni poste dal giudice del merito.
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari è indispensabile proporre censure specifiche e puntuali: critiche generiche ai fatti o alle prove sono spesso ritenute aspecifiche e determinano l'inammissibilità.
- Il giudice non nega necessariamente i domiciliari per condizioni economiche o per la mancanza di titolo di proprietà: può ritenere inidonei i domiciliari se emerge, dalle modalità del reato, l'inaffidabilità o l'incapacità di autocontenimento del soggetto.
- L'esito negativo di perquisizioni non annulla automaticamente le indicazioni probatorie assunte da fonti testimoniali e riconoscimenti; l'appello alla 'insussistenza di gravi indizi' deve confrontarsi punto per punto con l'apparato probatorio motivato dal giudice.
- Per ottenere gli arresti domiciliari basati sulla disponibilità di terzi (es. parenti) occorre documentare concretamente tale disponibilità e contestare le ragioni specifiche indicate dal giudice per ritenere la misura inidonea.
- Impugnazioni infondate o aspecifiche possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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