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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 24 dicembre 2025 e notificato il 2 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza nel sistema CAS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino, notificato il 2 gennaio 2026, con cui sono state cessate le misure di accoglienza presso il CAS, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio cautelare concerneva anche la necessità di assicurare, ove sussistano i presupposti, l'eventuale inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione. Ha rilevato che la cessazione delle misure di accoglienza CAS costituisce conseguenza vincolata della decisione che definisce il procedimento relativo alla protezione internazionale richiesta dallo straniero. Ha tuttavia affermato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere celermente sull'eventuale inserimento dell'interessato nel sistema SAI, qualora ne ricorrano i presupposti. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di pronunciarsi sull'inserimento del ricorrente nel SAI entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 giugno 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza cautelare, imponendo all'Amministrazione una pronuncia entro un termine determinato.

Massime di principio

  • La cessazione delle misure di accoglienza presso un CAS può costituire conseguenza vincolata della decisione che definisce il procedimento relativo alla protezione internazionale richiesta dallo straniero.
  • Anche quando la cessazione dell'accoglienza CAS sia vincolata, l'Amministrazione è tenuta a provvedere in tempi celeri sull'eventuale inserimento dello straniero nel sistema SAI, ove ricorrano i relativi presupposti.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato sull'inserimento del richiedente nel sistema SAI, senza sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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