Cassazione Penale, Sentenza n. 24004/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato detenuto per il quale la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva prima rideterminato i giorni di liberazione anticipata spettanti e poi, con successiva ordinanza, corretto un errore materiale nell'indicazione del fine pena. Il difensore ha impugnato l'ordinanza correttiva con sei motivi: 1) violazione dell'art. 130 c.p.p., sostenendo che non si trattasse di un mero errore materiale ma di una nuova valutazione di merito del provvedimento; 2) incompetenza funzionale della Corte di appello, poiché il condannato aveva già proposto ricorso per cassazione contro il precedente provvedimento del 24 ottobre 2025; 3) e 4) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la correzione avrebbe peggiorato la posizione del condannato senza impugnazione del pubblico ministero; 5) e 6) apparenza della motivazione e abnormità del provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo sull'abnormità, rilevando che il provvedimento di correzione dell'errore materiale era comunque ricorribile per cassazione e quindi non mancava un rimedio ordinario idoneo. Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 130 c.p.p. per difetto di competenza funzionale del giudice emittente, poiché il provvedimento originario era già stato impugnato con ricorso per cassazione prima della correzione e non risultava alcuna specifica urgenza tale da giustificare una deroga. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
La correzione dell'errore materiale spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, salvo che questo sia stato impugnato e l'impugnazione non sia stata dichiarata inammissibile; in tal caso provvede il giudice dell'impugnazione. La deroga per urgenza è ammessa solo in presenza di specifiche esigenze non ravvisate nel caso concreto.
art. 127 c.p.p.
Il richiamo alla disciplina camerale rileva anche ai fini del regime di impugnabilità del provvedimento finale di correzione dell'errore materiale.
art. 91 disp. att. c.p.p.
La norma è richiamata in via sistematica quale parametro interpretativo per riconoscere una deroga temporanea alla competenza del giudice emittente solo in situazioni urgenti e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione.
art. 590 c.p.p.
È evocato come disposizione che regola la trasmissione degli atti al giudice competente per l'impugnazione, rilevante per delimitare il periodo in cui può residuare una competenza provvisoria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Massime di principio
- In materia di correzione dell'errore materiale, la competenza funzionale appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, ma se tale provvedimento è già stato impugnato e l'impugnazione è ammissibile, la competenza passa al giudice dell'impugnazione.
- L'atto di correzione emesso dal giudice incompetente per difetto di competenza funzionale è affetto da nullità assoluta.
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per introdurre una nuova valutazione di merito o per incidere sostanzialmente sulla decisione oltre il perimetro del mero errore materiale.
- L'abnormità è configurabile solo quando l'ordinamento non offra altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento; se il provvedimento è ricorribile per cassazione, la categoria non è invocabile.
- Una deroga alla regola di competenza in materia di correzione dell'errore materiale può ipotizzarsi soltanto in presenza di concreta urgenza e prima che gli atti siano pervenuti al giudice dell'impugnazione, ma tale deroga va specificamente giustificata.
Come è indicizzato
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