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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32183/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012 e 2013 emessi da un Comune nei confronti di una contribuente comproprietaria di più unità immobiliari. La contribuente sosteneva, da un lato, che uno degli immobili dovesse beneficiare dell’esenzione per abitazione principale perché ella vi dimorava e vi risiedeva anagraficamente, mentre il fratello comproprietario risiedeva nell’immobile attiguo; deduceva inoltre l’esistenza di un giudicato in materia ICI su profili di fatto analoghi. Contestava, dall’altro lato, la mancata applicazione della riduzione per inagibilità/inabitabilità di un ulteriore immobile, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la persistenza dello stato di fatiscenza e avesse trascurato fatti decisivi relativi allo stato dell’immobile. I motivi di ricorso erano quattro: due sulla spettanza dell’agevolazione IMU per abitazione principale e sulla sua estensione alla quota del comproprietario, e due sulla riduzione per immobile inagibile e sull’omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, precisando che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l’agevolazione per abitazione principale spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile, anche se gli altri componenti del nucleo familiare hanno diversa residenza; tuttavia, nel caso di comproprietà di più unità immobiliari, ciascun comproprietario resta tenuto al tributo per la propria quota sugli immobili che non costituiscono la sua abitazione principale. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione sulla mancata riduzione per inagibilità, osservando che la CTR aveva accertato il sopravvenuto ripristino della agibilità o comunque la conoscenza di tale ripristino da parte del Comune, con conseguente venir meno del beneficio per le annualità richieste. I motivi incentrati sull’omesso esame sono stati in parte disattesi e in parte ritenuti inammissibili per difetto di specificità, poiché la documentazione richiamata non era stata trascritta né riassunta in ricorso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e omesso esame sono state vagliate distinguendo tra errori di diritto e doglianze di merito; il motivo ex n. 5 è stato escluso quando non sorretto da specificità sufficiente.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011

    La nozione di abitazione principale non richiede più la coesistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare, ma solo del possessore, secondo la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta.

  • art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011

    La detrazione/esenzione relativa all’abitazione principale si applica in proporzione alla quota per la quale il bene è destinato a tale uso; se l’immobile è abitazione principale solo per alcuni comproprietari, il beneficio spetta solo a costoro.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    La riduzione per inagibilità/inabitabilità richiede la prova della persistenza dello stato di fatto che giustifica l’agevolazione e cessa quando l’ente impositore venga a conoscenza del ripristino dell’agibilità o abitabilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se difetta di specificità e non riporta o riassume il contenuto degli atti/documenti su cui si fonda, impedendo il controllo di legittimità.

  • art. 4, comma 1, d.P.R. n. 223/1989

    La nozione anagrafica di famiglia è quella di persone legate da vincoli familiari o affettivi, coabitanti e con dimora abituale nello stesso Comune; la Corte la richiama come premessa ricostruttiva.

  • artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Sono richiamati a sostegno del principio per cui, una volta venuto meno il presupposto di fatto dell’agevolazione, il contribuente torna obbligato al versamento integrale del tributo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 209 Cost. / sent. Corte cost. n. 209 del 2022

    La sentenza costituzionale ha eliminato il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale ai fini IMU, concentrando il requisito sulla posizione del possessore dell’immobile.

Massime di principio

  • In tema di IMU, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l’agevolazione per abitazione principale spetta al possessore che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente, senza che sia necessario che anche gli altri componenti del nucleo familiare abbiano la medesima residenza nell’immobile.
  • La comproprietà di un immobile non consente di estendere automaticamente l’esenzione per abitazione principale alla quota di comproprietà riferibile a soggetto diverso da quello che vi risiede e dimora; ciascun comproprietario è tassato pro quota secondo la destinazione del bene rispetto alla propria posizione.
  • Se un’unità immobiliare è abitazione principale solo per alcuni comproprietari, il beneficio fiscale compete soltanto a questi ultimi, mentre gli altri restano tenuti all’IMU ordinaria sulla propria quota.
  • La riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità richiede la prova della persistenza dello stato di fatto che giustifica il trattamento di favore; l’agevolazione non può essere mantenuta quando risulti che l’ente impositore abbia acquisito conoscenza del ripristino dell’agibilità o abitabilità.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto decisivo e la documentazione rilevante non sono specificamente trascritti o riassunti, perché la Corte non può svolgere un controllo effettivo sulla doglianza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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