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Sentenza

Sentenza n. 3014/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva parzialmente annullato il provvedimento comunale di avvio del procedimento, nella parte relativa alla richiesta di oblazione e alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per il rilascio del condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato il provvedimento comunale che, nell’ambito di una domanda di condono presentata nel 1986, aveva richiesto ulteriore documentazione e intimato il pagamento di euro 3.451,27 a titolo di oblazione, euro 51.421,01 per oneri concessori ed euro 1.802,09 per diritti di segreteria, con avvertimento dell’iscrizione a ruolo e dell’applicazione di ulteriori spese, sanzioni e interessi. Il TAR aveva ritenuto immediatamente lesiva la parte del provvedimento recante la richiesta di pagamento e aveva annullato la richiesta di ulteriore oblazione, non dovuta, nonché la determinazione degli oneri di urbanizzazione effettuata secondo i criteri vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, stabilendo che dovessero applicarsi i criteri vigenti alla presentazione della domanda. Il Comune ha proposto appello deducendo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso originario per essere stato rivolto contro una mera comunicazione di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile e privo di lesività immediata. In secondo luogo, ha contestato il criterio temporale individuato dal TAR per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, sostenendo che dovessero applicarsi le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, in base al principio tempus regit actum, all’esigenza di rapportare il contributo ai costi reali e al carico urbanistico esistente al momento della sanatoria. Il Comune ha inoltre escluso che il lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda potesse fondare un legittimo affidamento sulla regolarizzazione dell’abuso o sull’entità degli oneri dovuti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo di appello. Ha distinto, all’interno del medesimo atto, la parte relativa alla richiesta di integrazione documentale, avente natura endoprocedimentale, dalla parte contenente la quantificazione e l’intimazione al pagamento di somme, accompagnata da conseguenze sanzionatorie e dall’iscrizione a ruolo. Quest’ultima parte è stata ritenuta sostanzialmente e immediatamente lesiva, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto, sicché sussisteva l’interesse a ricorrere dei proprietari. Ha invece accolto il secondo motivo. Richiamando la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che gli oneri concessori relativi al titolo in sanatoria devono essere determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo, non della presentazione della domanda. Ciò perché solo con il provvedimento di sanatoria il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico presupposto del contributo; inoltre, tale criterio assicura una contribuzione adeguata ai costi effettivi delle opere di urbanizzazione. Il Collegio ha escluso che il protrarsi del procedimento possa generare un legittimo affidamento sull’importo dovuto o sulla regolarizzazione dell’abuso, poiché il decorso del tempo non trasforma in lecita una situazione originariamente illecita. Ha altresì escluso profili di irragionevolezza o illegittimità costituzionale della scelta normativa e amministrativa, osservando che sono astrattamente possibili diversi momenti temporali di riferimento e che la scelta della data di rilascio del titolo non è macroscopicamente illogica. In riforma della sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Consiglio di Stato richiama tali disposizioni per valorizzare la giurisprudenza precedente quale precedente specifico e conforme ai fini della motivazione della decisione.

  • l. 47/1985

    La disciplina del condono edilizio costituisce il quadro normativo del permesso in sanatoria e della determinazione degli oneri di urbanizzazione.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato indirettamente attraverso il riferimento ai dubbi di costituzionalità della normativa sulla quantificazione degli oneri; tali dubbi sono esclusi sulla base della giurisprudenza costituzionale citata.

Massime di principio

  • La natura formalmente endoprocedimentale di un atto non impedisce la sua immediata impugnazione quando una sua parte contiene una concreta intimazione di pagamento accompagnata da sanzioni, iscrizione a ruolo o altre conseguenze direttamente lesive della sfera giuridica del destinatario.
  • Gli oneri concessori relativi al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria devono essere determinati, in assenza di una diversa disciplina applicabile, secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo e non secondo quelle vigenti alla data di presentazione della domanda.
  • Il criterio della data di rilascio del titolo in sanatoria trova fondamento nel principio tempus regit actum e nella considerazione che soltanto con la sanatoria il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico posto a base del contributo.
  • Il protrarsi del procedimento di condono o sanatoria non determina, di per sé, un legittimo affidamento sull’entità degli oneri dovuti né sulla regolarizzazione dell’abuso, poiché il mero decorso del tempo non trasforma in lecita una situazione originariamente illecita.
  • La scelta di ancorare la quantificazione degli oneri concessori alla data di rilascio del titolo non è irragionevole o macroscopicamente illogica quando rappresenta una delle opzioni temporali astrattamente ammesse dall’ordinamento; il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alle valutazioni rientranti nel merito amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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