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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5667/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Melandri è stato condannato per il reato di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) relative a sette fatture emesse tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013. In cassazione il ricorrente ha sollevato due censure: (i) violazione dell'art. 533 c.p.p. e del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", sostenendo che i giudici si sono limitati ad accogliere l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e si sono basati su mere presunzioni tributarie (tra cui l'affermazione che l'imputato fosse un evasore totale), e (ii) mancata concessione delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale di Asti e Corte di appello di Torino) abbiano svolto una disamina adeguata delle prove e costituiscano un apparato argomentativo unitario: la verifica fiscale del 2017 ha rilevato sette fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale di Melandri a favore dell'impresa di Marengo, con elementi indiziari rilevanti (importi elevati rispetto alla struttura modesta della ditta, descrizioni generiche, applicazione dell'aliquota IVA massima non coerente con il settore edilizio, riscontri contabili come assegni/bonifici in prossimità di prelievi in contanti). Né Melandri né il destinatario Marengo hanno provato l'effettivo svolgimento delle operazioni. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione dei giudici di merito e ha rilevato la genericità della doglianza difensiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 D.lgs. n. 74/2000

    La norma punisce l'emissione di fatture o altro documento per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base di una valutazione unitaria degli elementi probatori e degli indizi fiscali raccolti.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio della certezza e completezza della motivazione e al relativo onere probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché le decisioni di merito contenevano una motivazione razionale e sufficiente, per cui non sussiste violazione della norma invocata.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che riguarda l'applicazione delle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che l'applicazione delle attenuanti richiede elementi concreti e positivi da valutare e che la difesa non ha indicato elementi specifici tali da giustificarne l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere (a carico del ricorrente) di sostenere le spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso: la Corte ha tenuto conto del principio espresso dalla Consulta nel determinare l'entità dell'ammenda equitativa alla Cassa delle ammende, pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa grave.

  • Orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601)

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020

    Richiamato per ribadire il principio secondo cui la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito dei fatti quando l'apparato argomentativo del giudice di merito non presenti profili di irrazionalità; la rilettura degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Le risultanze delle verifiche fiscali (avvisi di accertamento) possono concorrere a formare, insieme ad altri indizi, un apparato probatorio idoneo a sostenere la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti, se integrate da elementi concreti (importi incoerenti con la struttura aziendale, descrizioni generiche, anomalia nell'aliquota IVA, riscontri contabili).
  • La Corte di cassazione è limitata nel riesame del merito: se le motivazioni dei giudici di merito sono razionali e non contraddittorie, la semplice richiesta di una diversa valutazione degli indizi non è sufficiente per ottenere l'accoglimento del ricorso.
  • Per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche il difensore deve indicare elementi specifici e concreti che giustifichino la riduzione della pena; argomentazioni generiche o non dettagliate sono insufficienti.
  • Le doglianze basate unicamente sulla presunta "dipendenza" della decisione da accertamenti tributari devono dimostrare che tali accertamenti siano privi di ogni valutazione integrativa: in assenza di ciò, l'avviso di accertamento integrato in un contesto indiziario può essere valutato penalmente.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; tuttavia il giudice può temperare la sanzione valutando l'eventuale assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

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