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Ordinanza

Ordinanza n. 546/2026 - Ancona, Sezione 2

per la correzione del decreto di pagamento n. 302 del 13 marzo 2026 pronunciato da questa Sezione, con cui è stato liquidato il compenso spettante al difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per la sua difesa nel giudizio RG n. 607/2017;

Giustizia amministrativa201700607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore per il patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore)

Prevale il privato

La controversia

È stata presentata un’istanza di correzione di errore materiale relativa al decreto di liquidazione n. 302 del 13 marzo 2026. Nella motivazione del decreto l’importo del compenso era indicato in cifre come € 400,00, mentre tra parentesi era indicato in lettere come seicento/00. L’istante ha dedotto la natura meramente materiale e palesemente riconoscibile dell’errore, chiedendo l’adeguamento dell’importo in cifre a quello indicato in lettere.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, rilevando che l’indicazione in lettere prevale su quella in cifre, poiché quest’ultima è meno precisa e maggiormente esposta a errore materiale. Ha quindi disposto che la locuzione “in complessivi € 400,00 (seicento/00), oltre a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge” sia sostituita con “in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”. La Segreteria è stata incaricata di eseguire la correzione e le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento, quando l’errore è riconoscibile e non incide sulla sostanza della decisione.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti della Segreteria conseguenti alla correzione, comprese le relative annotazioni.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giurisdizionale indica un importo in cifre difforme da quello contestualmente espresso in lettere, l’indicazione in lettere prevale se la difformità è palesemente riconducibile a un errore materiale riconoscibile.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando mira esclusivamente a rendere coerente la formulazione del provvedimento con il contenuto corretto già desumibile dal testo, senza modificare la decisione sostanziale.
  • Nella determinazione degli importi, l’indicazione in cifre può essere considerata meno precisa e maggiormente esposta a errore materiale rispetto all’indicazione in lettere.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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