Sentenza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 3257/2022 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 29.9.2022, ed alla sentenza n. 652/2024 pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Comune alle sentenze civili di condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3257/2022, che aveva condannato il Comune, in solido con altri soggetti, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario, e della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 652/2024, che aveva respinto gli appelli e liquidato ulteriori spese di lite con analoga attribuzione. Il ricorrente ha dedotto la cessione in proprio favore dei crediti risultanti dalle pronunce, la notificazione delle sentenze al Comune, il decorso del termine di 120 giorni, il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha chiesto il pagamento degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora. Nel corso del giudizio ha dichiarato di rinunciare al ricorso, comunicando che il credito era stato integralmente soddisfatto nelle more, e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non rispettava tutte le formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata all’amministrazione intimata almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che dalla rinuncia e dalla dichiarazione dell’integrale soddisfacimento del credito potessero desumersi argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Non è stata quindi pronunciata una decisione sull’effettiva fondatezza delle pretese di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso è soggetta a specifiche formalità, tra cui, secondo il testo della pronuncia, la notificazione all’amministrazione intimata almeno dieci giorni prima dell’udienza. La violazione di tali formalità non ha impedito al Collegio di desumere dalla rinuncia argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfacimento del credito azionato nelle more del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, anche quando la rinuncia non sia stata formalizzata nel rispetto di tutte le prescrizioni dell’art. 84 c.p.a., purché dagli atti emerga in modo sufficiente il venir meno dell’interesse alla decisione.
- La rinuncia al ricorso non formalmente perfezionata può comunque costituire, unitamente alla dichiarazione di integrale soddisfacimento della pretesa, un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
- Quando il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere compensate in ragione dell’esito del giudizio.
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