Cassazione Penale, Sentenza n. 08400/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché, a giudizio del Tribunale, il ricorrente non aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva conforme all'art.46, comma 1, lett. o), d.P.R. 445/2000: il Tribunale ritenne insufficiente l'inserimento nel corpo dell'istanza di una generica assunzione di responsabilità e sosteneva la necessità di una separata autocertificazione allegata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Presidente del Tribunale di Gela. La Corte ha stabilito che l'art.79 d.P.R. 115/2002 consente che la dichiarazione reddituale sia contenuta nel corpo dell'istanza e non richiede una separata allegazione; inoltre ha censurato la motivazione del Tribunale che aveva definito "generica" la dichiarazione senza spiegare in che cosa consisterebbe tale genericità, nonostante la presenza di dati analitici (residenza, composizione del nucleo familiare, assenza di beni, reddito, rapporto con la soglia) e di una esplicita assunzione di responsabilità penale per dichiarazioni mendaci.
Norme richiamate
d.P.R. 30/05/2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia)
art. 79, comma 1, lett. c); art. 76; art. 95
L'art.79 elenca gli elementi essenziali dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rinvia all'art.46 d.P.R. 445/2000 per la dichiarazione sostitutiva; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che la dichiarazione reddituale può essere contenuta nel corpo dell'istanza senza obbligo di separata allegazione. L'art.95 disciplina le sanzioni per false dichiarazioni nell'ambito del T.U.
d.P.R. 28/12/2000, n. 445 (disciplina delle autocertificazioni)
art. 46, comma 1, lett. o); art. 48
L'art.46 fornisce il riferimento normativo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione; l'art.48 prevede formule di assunzione di responsabilità nei moduli predisposti dalla P.A., ma tale richiamo non è richiesto dall'art.79 T.U.S.G., sicché non è necessario che l'istanza riporti testuali formule previste per i moduli amministrativi.
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la dichiarazione reddituale richiesta dall'art.79 T.U.S.G. può essere inserita direttamente nel corpo dell'istanza e non deve necessariamente essere allegata come documento separato.
- Una dichiarazione che presenti dati analitici rilevanti (residenza, composizione del nucleo familiare, indicazione del reddito e relazione con la soglia prevista) insieme a una esplicita assunzione di responsabilità è, di norma, sufficiente a soddisfare il requisito di autocertificazione; il giudice deve motivare puntualmente se la ritiene comunque generica.
- Non è obbligatorio richiamare testualmente le sanzioni previste dall'art.76 d.P.R. 445/2000 o le formule dei moduli della pubblica amministrazione: tali richiami sono prescritti per i moduli, non per le istanze giudiziarie previste dall'art.79.
- Il giudice di merito non può introdurre requisiti formali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge; eventuali carenze formali devono essere valutate alla luce del principio di semplicità delle forme e della possibilità di integrazione ove compatibile con la normativa.
- Se l'istanza viene respinta per presunta genericità senza adeguata motivazione, il ricorso in sede di legittimità ha buone chances di essere accolto: il giudice di merito, invece, dovrà indicare specificamente le lacune e consentire, se possibile, l'integrazione.
- Per chi compila l'istanza: riportare chiaramente la situazione reddituale, la composizione del nucleo (con codici fiscali se disponibili), l'importo del reddito valutabile e una formula esplicita di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni rese, e firmare l'istanza; ciò riduce il rischio di ritenere l'istanza inammissibile per vizi formali.
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