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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19637/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000). Due censure: 1) violazione dell'art. 13 comma 3 d.lgs. n. 74/2000 per non aver riconosciuto la causa di non punibilità prospettata in ragione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata cd. rottamazione ter (sostenendo che la domanda era stata presentata nei termini e poi accolta, con rideterminazione dell'importo e pagamenti parziali); 2) mancato riconoscimento della causa di forza maggiore ex art. 45 c.p., in ragione di una grave crisi di liquidità della società Autotrasporti Merli s.r.l. e di misure compiute dall'amministratore per fronteggiarla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, sebbene la rottamazione ter possa rientrare tra le 'speciali procedure conciliative' comprese dall'art. 13, perché finalizzata al recupero delle somme dovute, alla data dell'udienza in cui fu respinta la richiesta di rinvio (26 marzo 2019) non era ancora intervenuto il provvedimento di accettazione dell'Agenzia delle Entrate né erano iniziati pagamenti sufficienti: pertanto il debito non era 'in fase di estinzione' come richiesto dal comma 3 e la concessione del termine di tre mesi (prorogabile una sola volta) non era applicabile. Sul secondo motivo ha confermato che la difesa non ha provato la assoluta impossibilità di adempiere: la crisi del settore era nota da anni, i versamenti personali dell'amministratore erano insufficienti, non era provata l'impossibilità di reperire ulteriori risorse e non è idoneo a giustificare l'omesso versamento l'impiego delle somme costituenti IVA dovuta. La motivazione di merito è stata ritenuta coerente e priva di vizi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata: prevede il reato per l'omesso versamento di imposte dovute; la condanna è stata confermata per l'omesso versamento dell'IVA relativo al 2015.

  • art. 13 comma 1 d.lgs. n. 74/2000

    "i reati di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10 quater d. Igs 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso"

    La causa di non punibilità può operare anche se l'estinzione del debito deriva da procedure conciliative speciali; la finalità è deflattiva e include strumenti che assicurino il recupero delle somme dovute.

  • art. 13 comma 3 d.lgs. n. 74/2000

    "qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13 bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione."

    Per beneficiare del termine (e dunque per considerare il debito in fase di estinzione) occorre che la rateizzazione sia effettivamente iniziata e abbia consistenza tale da rendere plausibile il completamento in tempi ragionevoli; la sola domanda di adesione non basta.

  • art. 45 cod. pen.

    Richiesta difensiva di esclusione della responsabilità per causa di forza maggiore. La Corte ha ritenuto che non fosse provata l'assoluta impossibilità di adempiere nonostante l'adozione di tutte le misure idonee.

  • d.l. n. 119/2018 e altre misure di definizione agevolata (cd. rottamazione ter)

    Considerate speciali procedure conciliative rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 13 quando assicurano il recupero delle somme dovute; tuttavia l'applicabilità dipende dalla effettiva fase di estinzione del debito al momento processuale rilevante.

  • legge n. 158/2015 (modifica art. 13)

    Ha elevato alcune circostanze da attenuanti a causa di non punibilità, ampliando l'ambito applicativo dell'art. 13 in relazione alle estinzioni del debito prima dell'apertura del dibattimento.

Massime di principio

  • La adesione a una procedura di definizione agevolata (es. rottamazione ter) può integrare la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 solo se, prima dell'apertura del dibattimento, il debito è realmente 'in fase di estinzione': è necessario che i pagamenti siano effettivamente iniziati e abbiano consistenza ragionevole.
  • La mera presentazione della domanda di definizione agevolata, o l'accettazione successiva al dibattimento, non impedisce la punibilità se alla data processuale rilevante non risultano atti concreti di estinzione del debito.
  • Per invocare la causa di forza maggiore o l'impossibilità di adempiere occorre allegare e provare in modo dettagliato che la crisi era imprevedibile, che sono state esperite tutte le misure concrete per reperire risorse (anche personali) e che nondimeno non si è riusciti ad adempiere; prove contabili e documentali sono essenziali.
  • L'uso delle somme di IVA, che spettano allo Stato, non è giustificabile come fonte di autofinanziamento: l'imprenditore ha l'onere di accantonarle e non può impiegarle liberamente per esigenze aziendali, pena la responsabilità penale.
  • La preferenza nel pagamento dei crediti di lavoro rispetto a quelli erariali rileva nelle procedure concorsuali ma non giustifica di per sé l'omesso versamento fiscale in altri contesti; la conservazione della continuità aziendale non esclude automaticamente la rilevanza penale.
  • Il tempo e la consistenza dei pagamenti sono elementi decisivi: ai fini della non punibilità per definizione agevolata rileva non solo l'adesione alla procedura, ma l'effettiva operatività e progressione dei pagamenti prima dell'apertura del dibattimento.

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