Cassazione Civile, Ordinanza n. 21641/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento e da un atto di irrogazione sanzioni emessi per recuperare accise non armonizzate ritenute indebitamente compensate da una società per gli anni 2017-2019. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti. In appello l’Agenzia deduceva che la CTR aveva erroneamente respinto il gravame, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto attenersi alla decisione di primo grado e attivare una nuova istruttoria in contraddittorio, invece di insistere sulla pretesa. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia articolava tre motivi: 1) violazione delle norme sull’autotutela, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere per effetto dell’annullamento parziale dell’atto originario e della sua sostituzione con un nuovo atto impositivo; 2) violazione della disciplina della compensazione tributaria e delle sanzioni, per omessa pronuncia sulla questione della legittimità della pretesa relativa a una compensazione effettuata in misura eccedente rispetto a quella spettante in varie dichiarazioni trimestrali; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR si sarebbe limitata ad affermare che l’ufficio avrebbe dovuto attivare una istruttoria ex novo in contraddittorio, senza spiegare perché l’appello dovesse essere respinto sulla specifica questione dell’indebita compensazione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo. Ritiene infondato il motivo sulla cessazione parziale della materia del contendere perché, quanto alla questione su cui l’Ufficio aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado, il giudice di appello non era tenuto a pronunciarsi; il nuovo provvedimento sostitutivo in autotutela, eventualmente, avrebbe potuto essere autonomamente impugnato. Accoglie invece la censura di motivazione apparente, rilevando che la CTR non ha chiarito le ragioni del rigetto dell’appello con riguardo alla diversa questione dell’indebita compensazione, non coperta da acquiescenza, e che l’affermazione sull’obbligo dell’Ufficio di adeguarsi alla decisione di primo grado è illogica e non idonea a sorreggere la decisione. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i primi due motivi vengono ricondotti a tale vizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di censurare nullità processuali e vizi di motivazione rilevanti come error in procedendo; il terzo motivo è qualificato come denuncia di motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente apparente integra nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
anche nel processo tributario la sentenza deve esporre le ragioni della decisione; la mancanza di una reale giustificazione motiva la cassazione.
art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656
invocato per sostenere l’effetto del potere di autotutela e la cessazione parziale della materia del contendere.
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
richiamato in tema di autotutela amministrativa tributaria.
art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa relativa alla compensazione tributaria.
art. 13, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dalla ricorrente per contestare il profilo sanzionatorio collegato all’indebita compensazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’eccezione di inammissibilità viene disattesa perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile solo il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5; qui però i motivi sono ricondotti a violazioni di legge e nullità.
Massime di principio
- In presenza di acquiescenza su una specifica questione decisa in primo grado, il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi su quella parte della controversia, perché essa esce dal thema iudicandi del gravame.
- La cessazione parziale della materia del contendere presuppone che la questione sia ancora devoluta al giudice; non può essere invocata per riaprire, nello stesso giudizio, un punto sul quale vi sia stata acquiescenza e rispetto al quale il nuovo atto amministrativo ha natura distinta e autonomamente impugnabile.
- La motivazione è apparente quando la sentenza contiene enunciazioni solo grafiche o assertive, prive di un effettivo percorso logico-giuridico che consenta di comprendere perché la domanda o l’appello siano stati accolti o respinti.
- Nel giudizio di legittimità la motivazione apparente integra un error in procedendo e determina la nullità della sentenza, anche se un testo motivazionale esiste formalmente.
- Quando una sentenza d’appello rigetta il gravame su una questione non coperta da acquiescenza, deve spiegare in modo specifico le ragioni della decisione su quel punto; non è sufficiente un generico richiamo all’atteggiamento processuale della parte o a formule di stile sull’istruttoria da svolgere.
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